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Articolo 123 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 06/10/2023]

Sanzioni alternative

Dispositivo dell'art. 123 Codice del processo amministrativo

1. Nei casi di cui all'articolo 121, comma 5, il giudice amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da applicare alternativamente o cumulativamente(1):

  1. a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato - con imputazione al capitolo 2301, capo 8 "Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria" - entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica le sanzioni è comunicata, a cura della segreteria, al Ministero dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione;
  2. b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo.

2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni assicurando il rispetto del principio del contraddittorio e ne determina la misura in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del contratto, alla gravità della condotta della stazione appaltante e all'opera svolta dalla stazione appaltante per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione. A tal fine si applica l'articolo 73, comma 3. In ogni caso l'eventuale condanna al risarcimento dei danni non costituisce sanzione alternativa e si cumula con le sanzioni alternative.

3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero è stato stipulato senza rispettare la sospensione della stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento.

Note

(1) L'alinea del comma 1 è stato modificato dall'art. 209, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 229, comma 2) che la presente modifica acquista efficacia il 1° luglio 2023.

Spiegazione dell'art. 123 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare le sanzioni alternative.
La declaratoria di inefficacia tout court del contratto pubblico non è sempre l’automatica conseguenza dell’annullamento dell’aggiudicazione. Per tale ragione, il legislatore specifica che possano essere applicate dal GA – senza necessità di un’apposita istanza di parte ma ex officio – delle sanzioni nei casi in cui:
  • il contratto sia considerato efficace;
  • l'inefficacia sia temporalmente limitata (ex nunc).
Le sanzioni alternative da applicare alternativamente o cumulativamente, in particolare, sono:
  1. la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5% al 5% del prezzo di aggiudicazione: tale sanzione deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo. La funzione di questa sanzione appare quindi tipicamente punitivo-afflittiva;
  2. la riduzione della durata del contratto, ove possibile, dal 10% al 50% della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo. La funzione di questa sanzione è invece ripristinatoria, mirando essa a riportare il contratto entro i limiti della legge.
Il legislatore specifica poi che le sanzioni vanno applicate nel rispetto del principio del contraddittorio. Le parti interessate, pertanto, potranno essere sentite a riguardo.

Per quanto riguarda la determinazione della misura, la norma prevede che il quantum concreto vada deciso discrezionalmente dal GA, la cui valutazione dovrà però rifarsi a canoni di
  • effettività;
  • dissuasività;
  • proporzionalità al valore del contratto, alla gravità della condotta della stazione appaltante e all'opera svolta dalla stazione appaltante per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione
Il legislatore specifica anche che l'eventuale condanna al risarcimento dei danni non costituisce sanzione alternativa e si cumula con le sanzioni alternative.

Conclusivamente, la norma elenca altri casi in cui si applicano le sanzioni alternative e cioè:
  1. il mancato rispetto del termine dilatorio stabilito per la stipulazione del contratto;
  2. il mancato rispetto della sospensione della stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento.

Massime relative all'art. 123 Codice del processo amministrativo

Cass. civ. n. 7295/2017

Non configura eccesso di potere giurisdizionale, per esercizio di attività riservata alla P.A., la declaratoria, ad opera del G.A., di inefficacia del contratto conseguente all'annullamento di una gara di appalto, ex art. 122 del d.lgs. n. 104 del 2010, giacché a tale potere non corrisponde, tanto nella disciplina del d.lgs. n. 163 del 2006, quanto in quella introdotta dal d.lgs. n. 50 del 2016, analoga figura di provvedimento amministrativo di uguale contenuto - sicché difetta, sotto il profilo formale, l'oggetto della pretesa usurpazione - mentre, per altro aspetto, l'art. 122 disciplina un istituto di applicazione generalizzata, con esclusione dei soli casi regolati dagli artt. 121, comma 1, e 123 del d.lgs. n. 104 cit., affidata ad un potere di valutazione del giudice amministrativo, rispetto alla quale è indifferente che la gara debba essere rinnovata o meno salvo, in tale ultima ipotesi, l'obbligo di valutare, tra l'altro, la possibilità del ricorrente di subentrare nel contratto nonché l'avvenuta proposizione della domanda di subentro.

Cons. Stato n. 1798/2016

In materia di appalti pubblici se con l'art. 121 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) sono tipizzate le fattispecie in cui è obbligatoria la declaratoria d'inefficacia del contratto (salva l'applicazione delle sanzioni alternative ex art. 123 CPA) e con l'art. 122 CPA sono indicati i criteri che devono orientare, in tutte le altre ipotesi, la riconosciuta discrezionalità del Giudice in ordine alla (eventuale) declaratoria d'inefficacia; con l'art. 125, comma 3, CPA il Legislatore ha inteso dettare una disposizione speciale per le infrastrutture strategiche che esclude in radice la declaratoria giurisdizionale d'inefficacia, circoscrivendo la tutela erogabile al solo risarcimento del danno ex art. 34, comma 3, CPA, e al paradigma generale ivi enunciato, secondo il quale se l'annullamento del provvedimento non è più utile alla parte (e qui non lo sarebbe per il divieto della declaratoria d'inefficacia, che impedisce il subentro nel medesimo), la pronuncia d'illegittimità ha mero valore di accertamento (e non già l'usuale valore costitutivo dell'annullamento) che fonda il consequenziale riconoscimento del diritto al risarcimento del danno (Riforma in parte della sentenza del T.a.r. Puglia, Lecce, sez. I, 21 luglio 2015, n. 2447).

Cons. Stato n. 3220/2014

Ai sensi dell'art. 122 c.p.a., fuori dei casi indicati dall'art. 121, comma 1, e dall'art. 123, comma 3, una volta annullata l'aggiudicazione definitiva, come nella specie, questo Collegio ritiene di dover disporre il subentro dell'attuale appellante nel contratto, atteso che il vizio dell'aggiudicazione non comporta l'obbligo di rinnovare la gara, la domanda di subentro è stata proposta e lo stato di esecuzione del contratto e la tipologia stessa del contratto, così come sopra descritta, consente tale subentro.

Cons. Stato n. 1289/2012

Il rispetto del principio del contraddittorio non implica che il giudice amministrativo debba fissare un'ulteriore udienza pubblica per applicare le sanzioni alternative, ai sensi dell'art. 123, comma 2, c.p.a., siccome quest'ultima disposizione richiama l'applicazione dell'art. 73 che prevede che il giudice, nel caso di decisione di una questione rilevata d'ufficio e fondamentale per la soluzione della controversia, la deve indicare in udienza e, ove questa emerga dopo il passaggio in decisione della sentenza, la questione va riservata assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 c.p.a., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. per: a) violazione delle condizioni di parità delle parti in giudizio, stante l'assenza della discussione orale nell'applicazione delle sanzioni, poiché l'adozione delle misure alternative è il portato della serie di deduzioni e controdeduzioni già versate in atti nel corso del giudizio svoltosi in ordine alla legittimità dell'aggiudicazione; b) la mancanza di domanda di parte per l'irrogazione di sanzioni alternative poiché costituiscono un minus rispetto alla dichiarazione di inefficacia totale del contratto e, nella specie, sono conseguenza della violazione dell'obbligo di standstill; c) l'attribuzione al giudice del potere di irrogare le sanzioni alternative, siccome avvenuta in virtù della previsione della Dir. 2007/66/CE e tali sanzioni vengono applicate a seguito di una sorta di doppia procedura giurisdizionale, disciplinata nei modi e nelle forme dell'art. 73, comma 3, c.p.a., per cui sono affidate ad un organo imparziale e non sfuggono al controllo processuale, essendo generate all'interno del processo e deliberate in seguito a procedura contenziosa; d) l'insussistenza di una riserva di amministrazione riguardante strettamente quanto previsto dall'art. 123 c.p.a. o, in generale, dall'ordinamento per le sanzioni.

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