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Articolo 35 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Pronunce di rito

Dispositivo dell'art. 35 Codice del processo amministrativo

1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso:

  1. a) irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito;
  2. b) inammissibile quando è carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito;
  3. c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.

2. Il giudice dichiara estinto il giudizio:

  1. a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice;
  2. b) per perenzione;
  3. c) per rinuncia.

Spiegazione dell'art. 35 Codice del processo amministrativo

Il Giudice Amministrativo può pronunciare nel merito ai sensi dell’art. 34 c.p.a. oppure può emettere una pronuncia di rito.
La norma in esame, in particolare, specifica che tale pronuncia può essere:
  • di irricevibilità, quando è tardiva la notifica del ricorso o il deposito di quest’ultimo risulta fuori termine;
  • di inammissibilità, in caso difetti ab origine un interesse ad agire personale, attuale e concreto (in ossequio agli articoli 39 c.p.a. e 100 c.p.c.) o sussista un'altra ragione ostativa alla pronuncia sul merito (ad esempio il difetto di giurisdizione o il difetto di legittimazione attiva);
  • di improcedibilità, in caso di difetto di interesse sopravvenuto nel corso del giudizio o in caso di difetto di integrità del contraddittorio o di altre ragioni ostative sopravvenute. Tale pronuncia si differenzia rispetto a quella di cessazione della materia del contendere disciplinata dall’articolo precedente in quanto non presuppone la soddisfazione dell’interesse del ricorrente;
  • di estinzione, in caso di mancata riassunzione del giudizio sospeso nei termini perentori (previsti dall’art. 80 c.p.a., cui si rinvia); ovvero di perenzione (su cui si vedano gli artt. 81 ss. c.p.a.), o, ancora, di rinuncia delle parti (su cui si veda invece l’art. 84 c.p.a.).

Massime relative all'art. 35 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 4430/2019

La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice.

Cons. Stato n. 4229/2019

Alla volontà della parte di rinunciare all'appello consegue l'improcedibilità dello stesso, ex artt. 35, comma 1, lett. c) e 84 del D.Lgs. n. 104/2010, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Cons. Stato n. 4204/2019

Nel giudizio amministrativo, l'interesse a ricorrere, la cui carenza è rilevabile d'ufficio dal giudice in qualunque stato del processo, costituisce una condizione dell'azione che deve persistere per tutto il giudizio dal momento introduttivo a quello della sua decisione. La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia dei giudice.

Cons. Stato n. 4198/2019

La regola per la quale, disposta l'integrazione del contraddittorio, il giudizio, a prescindere dalla ricorrente di un litisconsorzio in senso sostanziale, è caratterizzato da litisconsorzio necessario con conseguente inscindibilità della causa in sede di appello, che non conosce eccezioni nel processo civile, va coniugata, nel giudizio amministrativo, con la qualità di controinteressato del terzo convenuto per ordine del giudice. Quindi, se il controinteressato, al quale il giudice di primo grado aveva ordinato di estendere il contraddittorio perchè reputato portatore di un interesse differenziato, eguale e contrario a quello del ricorrente tale non è più, per i successivi provvedimenti assunti dall'amministrazione nella durata del giudizio, di modo che nessuna utilità per lui dipende dall'esito del giudizio, la sua partecipazione, necessaria nel giudizio di primo grado, non può più considerarsi tale all'atto della proposizione dell'appello. La causa, pertanto, sarà inscindibile o scindibile non già per come il giudizio si è svolto in primo grado (ovvero, per litisconsorzio necessario processuale), ma per la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e da tale qualificazione dipenderà la necessità di integrazione del contraddittorio anche in appello. Spetta a colui che invoca l'errore dimostrare la riconoscibilità dello stesso e la disciplina dell'errore-vizio è applicabile anche al caso di errore c.d. ostativo, vale a dire di errore commesso nella formulazione della dichiarazione (art. 1433 cod. civ.).

Cons. Stato n. 1822/2016

Nel processo amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse deve essere oggetto di accertamento particolarmente rigoroso, onde evitare sostanziali dinieghi di giustizia, con conseguente violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 113. In tale ottica, la sussistenza della detta causa d'improcedibilità può essere ravvisata solo allorché, per effetto di una sopraggiunta modifica della situazione di fatto o di diritto, il ricorrente non possa più trarre, dell'eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, alcuna utilità, per non essere ormai configurabile, in capo ad esso, un interesse anche solo strumentale o morale alla decisione.

Cons. Stato n. 4460/2014

La dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse presuppone che, per eventi successivi alla instaurazione del giudizio, debba essere esclusa l'utilità dell'atto impugnato, ancorché meramente strumentale o morale, ovvero che sia chiara e certa l'inutilità di una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato.

Cons. Stato n. 25/2012

In ragione del carattere paragiurisdizionale che connota la procedura di ricorso straordinario e la relativa istruttoria, gli atti e documenti prodotti nella medesima devono ritenersi pienamente pubblici e accessibili per gli interessati con semplice istanza di copie presso la Segreteria della Sezione del Consiglio di Stato presso la quale pende in fase interlocutoria il ricorso.

Cons. Stato n. 3662/2011

La legittimazione ad impugnare atti amministrativi illegittimi incidenti sull'ambiente spetta esclusivamente alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art 13, comma 1, L. 8 luglio 1986, n. 349, e non a qualsiasi soggetto collettivo che dimostri di possedere determinati requisiti in termini di radicamento sul territorio.

L'accordo intervenuto tra le parti nel giudizio determina la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, che consegue a qualsiasi mutamento della situazione di fatto o di diritto, purché idoneo a rendere certa e definitiva la privazione di qualsiasi utilità, anche indiretta o strumentale, in capo all'originario ricorrente per effetto di un ipotetico accoglimento della sua domanda. Non è, inoltre, indispensabile che il provvedimento originariamente impugnato sia sostituito da un nuovo provvedimento definitivo, bastando che sia comunque certo il superamento della sua possibile efficacia, in modo da determinare la non utilità dell'impugnazione.

Cons. Stato n. 2380/2011

L'interesse e la legittimazione al ricorso costituiscono due presupposti processuali autonomi e distinti, nel senso che l'esistenza di un interesse al ricorso non esime il giudice dalla necessità di verificare anche la sussistenza della legittimazione e viceversa.

Cons. Stato n. 2148/2011

Nel processo amministrativo, gli ordini professionali sono legittimati a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria dei soggetti di cui abbiano la rappresentanza istituzionale, sia quando si assumano violate le norme poste a tutela della professione, sia quando si tratti di conseguire determinati vantaggi, anche di carattere strumentale, giuridicamente riferibili alla intera categoria. La legittimazione è, poi, riconosciuta anche nell'ipotesi in cui possa ipotizzarsi astrattamente un conflitto di interessi tra gli ordini ed i singoli professionisti beneficiari dell'atto impugnato, che l'Ordine assume invece essere lesivo dell'interesse istituzionale della categoria. Nel processo amministrativo, nell'ipotesi di impugnazione di provvedimenti da parte degli ordini professionali, la ricorrenza di un conflitto di interessi - in particolare tra ordine professionale e singoli professionisti - va scrutinata in relazione all'interesse astrattamente perseguito, non essendo rilevante il fatto che tale conflitto ricorra in concreto con singoli professionisti od associati.

Cons. Stato n. 4/2011

La titolarità di una posizione sostanziale differenziata che abilita un determinato soggetto all'esercizio dell'azione (legittimazione al ricorso) si distingue dall'utilità ricavabile dall'accoglimento della domanda di annullamento (interesse al ricorso), anche prescindendo dal carattere "finale" o "strumentale" di tale vantaggio. La legittimazione al ricorso presuppone il riconoscimento della esistenza di una situazione giuridica attiva, protetta dall'ordinamento, riferita ad un bene della vita oggetto della funzione svolta dall'amministrazione o da un soggetto ad essa equiparato. Al contrario, in sé considerata, la semplice possibilità di ricavare dalla invocata decisione di accoglimento una qualche utilità pratica, indiretta ed eventuale, non dimostra la sussistenza della posizione legittimante né risulta idonea a determinare, da sola, il riconoscimento di una situazione differenziata, fondante la legittimazione al ricorso.

Cons. Stato n. 1082/2011

In applicazione dei principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, costituisce interesse meritevole di tutela anche solo la chance di aggiudicazione derivante dalla partecipazione ad una gara pubblica, idoneo a radicare la legittimazione ad agire nonché l'interesse strumentale alla riedizione integrale della procedura di gara, sempre che l'impresa abbia differenziato, con la domanda di partecipazione, la propria posizione rispetto al quisque de populo e che non sussistano preclusioni soggettive alla partecipazione alla nuova procedura.

Cons. Stato n. 670/2011

La fusione per incorporazione ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. non determina l'estinzione della società incorporata, nè crea un nuovo soggetto di diritto nel caso di fusione paritaria, bensì attua l'unificazione per integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione determinando una mera modifica che lascia sopravvivere tutte le società partecipanti alla fusione, sia pure con un nuovo assetto organizzativo reciprocamente modificato, senza però alcun effetto successorio estintivo. Ne consegue che la società incorporante può fare propri i ricorsi presentati precedentemente dalle società incorporate.

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