Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 1822 del 5 maggio 2016

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel processo amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse deve essere oggetto di accertamento particolarmente rigoroso, onde evitare sostanziali dinieghi di giustizia, con conseguente violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 113. In tale ottica, la sussistenza della detta causa d'improcedibilità può essere ravvisata solo allorché, per effetto di una sopraggiunta modifica della situazione di fatto o di diritto, il ricorrente non possa più trarre, dell'eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, alcuna utilità, per non essere ormai configurabile, in capo ad esso, un interesse anche solo strumentale o morale alla decisione.

(massima n. 2)

Anche nel regime processuale precedente all'entrata in vigore del c.p.a., i motivi dedotti in primo grado, respinti o non esaminati dalla decisione impugnata, si intendevano rinunciati, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., applicabile al giudizio amministrativo, ove non espressamente riproposti in appello.

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