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Articolo 109 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

(D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

[Aggiornato al 01/07/2023]

Recesso

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 109 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

Provvedimento abrogato dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Si rimanda all'art. 226, comma 2 del predetto decreto legislativo per le norme di carattere transitorio.

[1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.]

Massime relative all'art. 109 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

Cass. civ. n. 23600/2017

L'annullamento in via di autotutela di atti qualificati come prodromici alla stipula di un contratto postula l'affermazione della giurisdizione amministrativa se, e soltanto se, si sia in presenza di atti realmente prodromici rispetto alla successiva contrattazione con il privato, e non anche quando esso non abbia la funzione di sindacare un atto di imperio appartenente alla sequenza procedimentale di carattere discrezionale, bensì quella di sottrarsi ex post ad un impegno contrattuale.

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S. O. chiede
venerdì 24/11/2023
“Buon pomeriggio,

una pubblica amministrazione mi ha disdettato il servizio di noleggio di stampanti facendo riferimento al codice appalti pubblici art 109 recesso.

Non vi è contratto tra noi, ma determine di affidamento subordinate alla durata di 4, e 3 anni, che si ricollegano ad un ordine MePa in bozza, mai perfezionato. Prime dello scadere del periodo di noleggio indicono nuova procedura di affidamento sul MePa RDO, dove io partcipo e perdo.

Ho ritirato le macchine, e sono fuori adesso. Sto chiedendo indennizzo per la rimanenza del periodo delle determine...ma non vogliono pagare. Io le macchine le ho comprate, pagate e concesse in locazione, loro voglio pagare un decimo come da calcolo previsto dall art.109.

Grazie

Consulenza legale i 19/12/2023
Ai sensi dell’art. 109 del Codice dei Contratti Pubblici previgente ma applicabile ratione temporis al caso di specie, la stazione appaltante, nel caso di specie il Comune, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Il secondo comma dell’articolo stabilisce come deve essere calcolato il decimo dell’importo delle opere non eseguite stabilendo che è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
Dalla lettura della norma, quindi, si desume che la revoca comporta:
- il pagamento delle prestazioni già eseguite;
- il rimborso del valore dei materiali presenti in magazzino;
- il decimo dell’importo delle prestazioni non ancora eseguite calcolato secondo le modalità indicate al comma 2.
È unicamente sulla base di tale norma che può essere richiesto ed eventualmente contestato, l’importo dell’indennizzo dovuto nel caso in cui l’Amministrazione eserciti il diritto di recesso. Infatti, come chiarito anche dalla giurisprudenza, i compensi previsti dall’art. 109 del vecchio Codice Appalti “hanno carattere tassativo, ciò escludendo che all'appaltatore possano competere ulteriori rimborsi o indennizzi: quanto alla gerarchia tra le varie fonti disciplinatrici dell'appalto pubblico la legislazione speciale deve ritenersi prevalente sulla disciplina generale codicistica.” (Corte appello Torino, n.504/2019).
Pertanto, nel caso in esame, l’indennizzo andrà calcolato sulla base dell’importo dovuto per la prestazione come indicato nelle determine di affidamento.
Nel caso in cui, invece, venga impugnata la determina con cui il Comune ha comunicato il recesso – la cui impugnazione ricade nella competenza del giudice ordinario - l’appaltatore potrebbe avere tutela in forma specifica, con disapplicazione del relativo atto, nonché di eventuale condanna al risarcimento in forma specifica.