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Articolo 26 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

(D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

[Aggiornato al 01/07/2023]

Verifica preventiva della progettazione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 26 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

Provvedimento abrogato dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Si rimanda all'art. 226, comma 2 del predetto decreto legislativo per le norme di carattere transitorio.

[1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.

2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.

3. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

4. La verifica accerta in particolare:

  1. a) la completezza della progettazione;
  2. b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
  3. c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
  4. d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
  5. e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
  6. f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
  7. g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
  8. h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
  9. i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

5. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.

6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

  1. a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
  2. b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità(1);
  3. c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
  4. d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.

7. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

8. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, all'attività di verifica.]

Note

(1) La lettera b) del comma 6 è stata modificata dagli artt. 1, comma 20, lettera c) e 21 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

Massime relative all'art. 26 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

Cons. Stato n. 5084/2018

In sede di gara pubblica, l'offerta del servizio verso un corrispettivo inferiore al minimo stabilito nelle tariffe ministeriali non determina l'immediata invaliditą dell'offerta con effetto di esclusione automatica dalla gara. La stazione appaltante deve far luogo alla verifica in concreto dell'anomalia al fine di controllare la serietą e l'affidabilitą dell'impresa, in base ai parametri di congruitą ordinariamente praticati. In tali casi, infatti, č il concorrente che deve dimostrare la congruitą economica dei conteggi posti a base del suo business pian con riferimento ai lavoratori concretamente impiegati, anche a mezzo dell'analitica indicazione dei loro nominativi, della loro data di assunzione e di cessazione, della relativa tipologia di rapporto, delle retribuzioni e del numero di ore lavorate, della sussistenza di sgravi previdenziali.

Cons. Stato n. 1937/2018

Fermo il carattere di principio del dovere di cui al richiamato articolo 26 del nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), nondimeno permane la facoltą per le amministrazioni (ivi comprese le amministrazioni statali centrali e periferiche) di attivare in concreto propri strumenti di negoziazione laddove tale opzione sia orientata a conseguire condizioni economiche pił favorevoli rispetto a quelle fissate all'esito delle convenzioni-quadro.

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