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Articolo 2 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

(D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

[Aggiornato al 01/07/2023]

Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 2 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

Provvedimento abrogato dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Si rimanda all'art. 226, comma 2 del predetto decreto legislativo per le norme di carattere transitorio.

[1. Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonché nelle altre materie cui è riconducibile lo specifico contratto.

2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.]

Massime relative all'art. 2 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

C. giust. UE n. 264/2019

Il principio di sussidiarietà, enunciato all'articolo 5, paragrafo 3, TUE, prevede che l'Unione, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, intervenga solo e nei limiti in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione prospettata, possano essere realizzati meglio a livello dell'unione. Discende necessariamente dal fatto che il legislatore dell'Unione ha escluso dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/24 i servizi di cui all'articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v), di quest'ultima che esso ha, in tal modo, ritenuto che spettava ai legislatori nazionali determinare se tali servizi dovessero essere soggetti alle norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici.

Cons. Stato n. 2583/2018

Non contrasta con il riparto delle competenze tra Stato e Regioni la legge della Regione Piemonte che prevede lo svolgimento di un servizio di interesse generale, ricadente nell'esercizio delle funzioni tipiche dell'ente regionale (inerenti all'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), mediante una società in house partecipata pure da capitale privato, anche se l'attività stessa attiene anche alle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile, rientranti nell'ambito della competenza legislativa riservata allo Stato (art. 117, 1° comma, lett. e) e I), cost.). Anche se la normativa comunitaria e quella nazionale non fissano una soglia per i soci privati di minoranza, va considerata con particolare attenzione, per le sue implicazioni, la scelta di consentire al capitale privato di una società in house di raggiungere il terzo del capitale previsto dallo statuto, valutando l'opportunità di non raggiungere l'anzidetto limite, pur non essendo ciò espressamente vietato.

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