Cons. Stato n. 5671/2018
                                      Il  possesso  ventennale  ad  usucapionem  di  un bene  soggetto  a  prelazione  storico  artistica  non estingue il diritto di prelazione spettante allo Stato in base  ad  un  precedente  atto  di  alienazione  non denunciato,  se  non  sia  stato  esercitato  secondo modalità  confliggenti  con  il  diritto  di  prelazione stesso.
                                                        
                 
                            
                  Cass. pen. n. 10468/2018
                                      Il  trasferimento  all'estero  di  cose  di  interesse culturale  di  non  eccezionale  rilevanza  di  cui  all'art. 65, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 42 del 2004, diverse da quelle di cui all'allegato A, lettera B n. 1, e di valore pari o inferiore ad euro 13.500,00, non integra il reato di cui  all'art.  174,  comma  1, D.Lgs.  n.  42  del  2004. Le modifiche introdotte dall'art 175, comma 1, lett. g), nn. 1 e 2, legge 4 agosto 2017, n. 124, in quanto incidono sulla struttura del reato di cui all'art. 174, D.Lgs. n. 42 del 2004, restringendone l'ambito applicativo, si applicano anche ai fatti  commessi  prima  della  sua entrata  in  vigore.  (L'art. 175, comma 1, lett. g), nn. 1 e 2, legge 4 agosto 2017, n. 124, ha modificato l'art. 65, commi 2, lett. a), e 3, lett. b), D.Lgs. n. 42 del 2004, nel senso che non è (più) soggetta ad  autorizzazione  l'uscita  delle  cose  che  presentino interesse  culturale,  che  siano  opera  di  autore  non  più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (non  più  cinquanta),  il  cui  valore  sia  inferiore  ad  euro 13.500,  e  non  siano comprese  nell'elenco  delle  cose  di cui  all'allegato  A, lettera  B,  numero  1  (e  cioè  i  reperti archeologici,  quelli  derivanti  dallo  smembramento  di monumenti, gli incunaboli e i manoscritti, qualunque sia il valore).
                                          
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                                                          Per  l'esportazione  al  di  fuori  del  territorio dell'Unione  Europea  occorre  la  licenza  di  esportazione, disciplinata dall'art. 2, del Regolamento (CE) n.  116/2009  del  18  dicembre  2008  del  Consiglio relativo  all'esportazione  di  beni  culturali (che  ha sostituito ed abrogato il Regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio,  del  9  dicembre  1992,  e  successive modificazioni), richiamato dagli artt. 73 e 74, D.Lgs. n. 42 del 2004. Oggetto di licenza sono solo i beni indicati nell'allegato A al D.Lgs. n. 42 del 2004, che, richiamando l'analogo  allegato  I  al  Regolamento  (CE)  n.  116/2009,  li distingue  per  categoria  e  per  valore.  In  particolare, necessitano  sempre  della  licenza  di  esportazione qualunque ne sia il valore: A) i reperti archeologici aventi più  di  cento  anni  provenienti  da:  a)  scavi  e  scoperte terrestri o sottomarine; b) siti archeologici; d) collezioni  archeologiche;  B)  gli  elementi,  costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti  dallo  smembramento  dei  monumenti  stessi, aventi più di cento anni; C) gli incunaboli e i manoscritti. Per  tali  beni,  infatti,  l'allegato  I  al  Regolamento  (CE)  n. 116/2009,  cit.,  afferma  senz'altro  la  qualifica  di  "beni culturali"  e  la  espressa  applicabilità,  ad  essi,  del  regolamento stesso a prescindere dal loro valore (cfr. anche il considerando  4  che  fa  riferimento  ai  beni  culturali specificamente  considerati  come  tali  dal  regolamento). Gli  altri  beni,  invece,  sono  assoggettati  alla  disciplina regolamentare  se  il  valore  è  pari  o  superiore  a  quello specificamente  indicato  per  ciascuno  di  essi.  Di conseguenza,  per  tali  beni  la  licenza  è  necessaria  solo se  il  valore  supera  quello  specificamente  indicato.  Tale valore  deve  essere  accertato  al  momento  della presentazione della domanda di esportazione (allegato I al Regolamento e allegato A al D.Lgs. n. 42 del 2004). In particolare,  per  i  disegni  è  necessario  che  il  valore  sia pari o superiore ad euro 13.979,50; per gli acquerelli, guazzi e  pastelli  il valore  deve  essere  pari  o superiore  ad  euro 27.959,00; per i quadri, pari o superiore ad euro 139.794,00.
                                                        
                 
                            
                  Cons. Stato n. 4569/2008
                                      Il  termine  di  sessanta  giorni  previsto  dall'art.  62, comma  3,  D.Lgs.  22  gennaio  2004,  n.  42  al  fine  di adottare  e  notificare  il  provvedimento  di  esercizio  della prelazione,  decorre  dalla  data  di  notifica  della "denuntiatio" ex art. 59 dello stesso decreto.
                                                        
                 
                            
                  Cons. Stato n. 713/2008
                                      In  materia  di  diritto  di  prelazione  dell'Amministrazione  su  beni  di  rilievo  storico  o  artistico,  scopo dell'art.  61,  commi  1  e  2,  del  D.Lgs.  n.  42/2004 (disciplinante  il  termine  per  l'esercizio  del  diritto  di prelazione dall'avvenuta denuncia) è quello di consentire alle  Autorità  competenti  di  valutare  l'opportunità  di acquisire  al  patrimonio  pubblico  determinati  beni,  in considerazione  del  peculiare  interesse  sui  medesimi. I dati  necessari  per  effettuare  tale  valutazione  sono indicati  dall'art.  59,  comma  4 del  suddetto  D.Lgs. L'invio, però, di copia autentica del contratto di compravendita tra privati in cui solo l'indicazione del domicilio in Italia di una delle parti (essendo domiciliata all'estero) sia stato  omesso  equivale  alla  trasmissione  di  un  diverso documento,  formalmente  qualificato  come  "denuncia  ai sensi  dell'art. 59 del D.Lgs. n. 42/2004", non risultando specificate  a  livello  normativo  primario  le  modalità formali,  con  cui  la  denuncia  stessa  dovrebbe  essere redatta ed essendo, in linea di principio, dette modalità, libere  ove  non  diversamente  prescritto.  In  tal  caso, quindi, poiché si deve ritenere consentito provvedere alla denuncia  con la  trasmissione  integrale  dell'atto  di trasferimento posto in essere (nel quale sono contenute tutte  le  indicazioni  prescritte)  risulta  applicabile,  ai  fini dell'esercizio del diritto di prelazione, il termine perentorio  di  cui  all'art.  61,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  42/2004 (fermo restando che la denuncia deve essere "effettuata" entro  trenta  giorni  e  che  il  termine  di  sessanta  giorni, decorre dalla "data di ricezione" della denuncia stessa).
                                                        
                 
                            
                  Corte cost. n. 405/2006
                                      È costituzionalmente  illegittimo  l'art.  14,  comma  2, della  L.R.  23  luglio  2004,  n.  4,  Provincia  autonoma  di Bolzano. Infatti, lo scopo principale dell'obbligo di denuncia dei trasferimenti di proprietà o di detenzione di beni culturali (art. 59 del D.Lgs. n. 42 del 2004), previsto dalla disposizione censurata, è quello di  mettere  l'amministrazione  provinciale,  cui  spetta  il diritto  di  prelazione,  nella  possibilità  di  esercitarlo,  ed esso non si esaurisce nel rendere possibile la prelazione stessa,  giacché  la  denuncia  ha  anche  la  fondamentale funzione di rendere nota la titolarità dei beni, nei tempi e con  le modalità  stabilite,  all'organo  cui  spetta  la  tutela, che  può  esplicarsi  in  attività  diverse  dall'esercizio  della prelazione,  a  garanzia  dei  beni  di  cui  all'art. 9 Cost.; d'altra  parte,  l'eliminazione  dell'obbligo della  denuncia - già  ripristinato  con  la  successiva  L.R.  n.  4  del  2005, Provincia  autonoma  di  Bolzano - non  è  funzionale  al regime  del  maso  chiuso.
                                          
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                                                          È  incostituzionale  l'art.  14,  comma  2, L.R.  23  luglio 2004, n. 4, Bolzano, nella parte in cui esclude l'obbligo di denuncia, di cui all'art. 59 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nel  caso  di  trasferimento  della  proprietà  in  seguito  a successione aziendale entro il quarto grado di parentela in  immobili  soggetti  a  tutela  storico-artistica  e  facenti parte di un maso chiuso.