Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10468 del 8 marzo 2018

(3 massime)

(massima n. 1)

L'art. 174 D.Lgs. n. 42 del 2004 (uscita o esportazione di beni culturali) si applica non solo al patrimonio culturale dichiarato, ma anche a quello reale. La tutela penale, altrimenti detto, prescinde da una dichiarazione delle autorità competenti che, secondo le procedure previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, attesti formalmente la culturalità del bene: è invece necessario e sufficiente che il bene stesso presenti, sul piano sostanziale, un oggettivo interesse culturale.

(massima n. 2)

Il trasferimento all'estero di cose di interesse culturale di non eccezionale rilevanza di cui all'art. 65, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 42 del 2004, diverse da quelle di cui all'allegato A, lettera B n. 1, e di valore pari o inferiore ad euro 13.500,00, non integra il reato di cui all'art. 174, comma 1, D.Lgs. n. 42 del 2004. Le modifiche introdotte dall'art 175, comma 1, lett. g), nn. 1 e 2, legge 4 agosto 2017, n. 124, in quanto incidono sulla struttura del reato di cui all'art. 174, D.Lgs. n. 42 del 2004, restringendone l'ambito applicativo, si applicano anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. (L'art. 175, comma 1, lett. g), nn. 1 e 2, legge 4 agosto 2017, n. 124, ha modificato l'art. 65, commi 2, lett. a), e 3, lett. b), D.Lgs. n. 42 del 2004, nel senso che non è (più) soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose che presentino interesse culturale, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (non più cinquanta), il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, e non siano comprese nell'elenco delle cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1 (e cioè i reperti archeologici, quelli derivanti dallo smembramento di monumenti, gli incunaboli e i manoscritti, qualunque sia il valore).

(massima n. 3)

Per l'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione Europea occorre la licenza di esportazione, disciplinata dall'art. 2, del Regolamento (CE) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali (che ha sostituito ed abrogato il Regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, e successive modificazioni), richiamato dagli artt. 73 e 74, D.Lgs. n. 42 del 2004. Oggetto di licenza sono solo i beni indicati nell'allegato A al D.Lgs. n. 42 del 2004, che, richiamando l'analogo allegato I al Regolamento (CE) n. 116/2009, li distingue per categoria e per valore. In particolare, necessitano sempre della licenza di esportazione qualunque ne sia il valore: A) i reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da: a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine; b) siti archeologici; d) collezioni archeologiche; B) gli elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni; C) gli incunaboli e i manoscritti. Per tali beni, infatti, l'allegato I al Regolamento (CE) n. 116/2009, cit., afferma senz'altro la qualifica di "beni culturali" e la espressa applicabilità, ad essi, del regolamento stesso a prescindere dal loro valore (cfr. anche il considerando 4 che fa riferimento ai beni culturali specificamente considerati come tali dal regolamento). Gli altri beni, invece, sono assoggettati alla disciplina regolamentare se il valore è pari o superiore a quello specificamente indicato per ciascuno di essi. Di conseguenza, per tali beni la licenza è necessaria solo se il valore supera quello specificamente indicato. Tale valore deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di esportazione (allegato I al Regolamento e allegato A al D.Lgs. n. 42 del 2004). In particolare, per i disegni è necessario che il valore sia pari o superiore ad euro 13.979,50; per gli acquerelli, guazzi e pastelli il valore deve essere pari o superiore ad euro 27.959,00; per i quadri, pari o superiore ad euro 139.794,00.

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