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Articolo 289 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione

Dispositivo dell'art. 289 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. La domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza presentata da un'impresa appartenente ad un gruppo deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le società e imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497 bis del codice civile. L'impresa deve, inoltre, depositare il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto. In ogni caso il tribunale ovvero, successivamente, il curatore o il commissario giudiziale possono, al fine di accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo, richiedere alla CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta(1).

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 289 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La presentazione di un ricorso unitario per l'accesso ad una procedura d'insolvenza rimane una mera facoltà, il cui esercizio è subordinato peraltro ai requisiti indicati agli art. 284 e 287 CCI. Rimane dunque la possibilità per ciascuna società debitrice di promuovere autonomamente l'avvio della procedura. Tanto nel caso in cui sia presentato un ricorso unitario (art. 284, co. 4), quanto in quello in cui vengano presentati ricorsi distinti, la disposizione prevede degli specifici obblighi informativi aggiuntivi, imponendo di indicare nella domanda:
  1. la struttura del gruppo e i vincoli partecipativi tra società che lo compongono
  2. i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497 bis
Alla domanda, deve inoltre essere necessariamente allegato il bilancio consolidatodi gruppo.
Infine, nell'ultima periodo, la norma attribuisce in ogni caso agli organi della procedura (curatore o commissario) il potere di accertare altrimenti l'esistenza del gruppo, richiedendo informazioni alla CONSOB o ad altre pubbliche autorità circa i legami esistenti tra società. Una volta richieste, tali informazioni dovranno essere rese entro il termine di 15 giorni.

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