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Articolo 229 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Restituzione di somme riscosse

Dispositivo dell'art. 229 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.

2. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.

Ratio Legis

La disposizione prevede l'irripetibilità dei pagamenti effettuati in sede di piano di riparto, prevedendo la restituzione delle somme riscosse solo per i creditori la cui ammissione sia stata revocata, in forza del principio generale per il quale la caducazione successiva del titolo comporta la ripetibilità delle somme riscosse.

Spiegazione dell'art. 229 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Quando l'ammissione al passivo di un credito sia stata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o cagionato dalla mancata conoscenza di documenti decisivi, il titolare del credito oggetto di revocazione, per accoglimento della relativa domanda con decreto divenuto definitivo, deve restituire le somme ricevute e gli interessi legali maturati dal momento del pagamento.

La disposizione al 1° comma enuncia il principio generale dell'immutabilità delle ripartizioni eseguite in favore dei creditori concorrenti; dispone poi, come unica eccezione, il caso dell'accoglimento delle domande di revocazione.


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