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Articolo 215 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti

Dispositivo dell'art. 215 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.

2. Per la vendita delle partecipazioni in società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.

3. In alternativa alla cessione di cui al comma 1, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.

Spiegazione dell'art. 215 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il trattamento dei crediti – e quindi l'opzione tra cessione in massa, cessione atomistica, concessione del mandato a riscuotere con terzi, o riscossione diretta – dev'essere trattato nel programma di liquidazione, con giustificazione delle ragioni alla base della scelta assuta.
Il prezzo di cessione dev'essere determinato in ragione dei caratteri di vari crediti (età, entità, alea, etc.).

La cessione potrà concernere tutti i crediti per i quali non operi il divieto di cui all'art. 1260 c.c., compresi quelli futuri, condizionali, o in contestazione e compresi quelli fiscali, purché possibili, leciti e determinati o determinabili.

La cessione dei crediti in contestazione può avere ad oggetto tutte le pretese suscettibili di incrementare il patrimonio del debitore.

Anche la scelta del cessionario deve avvenire con procedure competitive ex art. 216 c.c.i., previa stima e pubblicità.

Con la cessione la procedura assume la sola garanzia di esistenza del credito, per cui la cessione deve avvenire pro soluto.

Si applicano poi le norme di cui agli artt. 1260 ss. del codice civile.

La soluzione alternativa alla cessione è la conclusione di un mandato per la riscossione dei crediti, che si differenzia dalla cessione perché in esso non vi è alcun trasferimento del credito ma l'attribuzione al mandatario della legittimazione a riscuotere il credito stesso in nome e per conto del mandante, il quale conserva la titolarità esclusiva del credito. Si produce quindi lo sgravio della procedura da oneri e costi di riscossione diretta.

L'art. 215 menziona la cessione delle quote di s.r.l. richiamando l'art. 2471 c.c., che prevede che l'espropriazione della quota di s.r.l. avvenga mediante notifica del pignoramento al debitore e alla società con iscrizione nel registro delle imprese.
Nel caso della procedura di liquidazione giudiziale, al posto del pignoramento si dovrà procedere alla notifica dell'iscrizione della sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nel registro delle imprese o dell'ordinanza che dispone la vendita.

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