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Articolo 175 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Contratti di carattere personale

Dispositivo dell'art. 175 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. I contratti di carattere personale si sciolgono per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno dei contraenti, salvo che il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso dell'altro contraente, manifesti la volontà di subentrarvi, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.

2. Ai fini di cui al comma 1, i contratti sono di carattere personale quando la considerazione della qualità soggettiva della parte nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è stata motivo determinante del consenso.

Spiegazione dell'art. 175 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

L'articolo in commento regola la disciplina applicabile ai contratti di carattere personale, basati sull'intuitus personae, per i quali - come descrive la stessa disposizione - le qualità soggettive della parte nei cui confronti si apre la procedura di l.g. hanno rivestito un ruolo determinante per la conclusione del contratto. Per questi contratti, è logico ritenere che non possano proseguire se alla persona sottoposta alla liquidazione si sostituisce il curatore».

Dunque, la regola applicabile nel caso di specie è quella dello scioglimento immediato con l'apertura della liquidazione, a meno che il curatore manifesti la volontà di subentrarvi in luogo del debitore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso dell'altro contraente; egli assume in quest'ipotesi, a decorrere dalla data del subentro, i relativi obblighi.


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