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Articolo 144 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale

Dispositivo dell'art. 144 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilità che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1.

Ratio Legis

La ratio della disposizione è di disciplinare il regime degli atti negoziali compiuti, dei pagamenti eseguiti e dei pagamenti ricevuti dal debitore dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

Spiegazione dell'art. 144 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma riprende il vecchio art. 44 l. fall. e dispone la disciplina del regime degli atti negoziali compiuti, dei pagamenti eseguiti e dei pagamenti ricevuti dal debitore a seguito della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale: in particolare, il legislatore prevede la loro inefficacia nei confronti dei creditori.
La disciplina si colloca nel solco della c.d. «cristallizzazione» del patrimonio del debitore al momento di apertura della liquidazione giudiziale: aperto il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore, esso diviene insensibile agli atti modificativi compiuti da quest'ultimo in data posteriore alla dichiarazione di apertura della procedura concorsuale.

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