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Articolo 145 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Formalitą eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale

Dispositivo dell'art. 145 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.

Spiegazione dell'art. 145 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma subordina l'opponibilità degli atti ai creditori concorsuali alla priorità del compimento delle formalità per renderli opponibili rispetto alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione concorsuale.

La disposizione riprende fedelmente l'art. 45 l. fall. e offre un criterio generale di risoluzione dei conflitti tra i terzi che acquistano diritti dal debitore in liquidazione concorsuale ed i creditori. La norma è, inoltre, omologa rispetto all'art. 2914 c.c., che stabilisce le diverse condizioni affinché un atto di trasferimento di un diritto o di un bene sia opponibile al creditore pignorante. Tale accostamento conferma l'opinione secondo cui la liquidazione giudiziale è un pignoramento generale sui beni del debitore, quale vincolo giuridico mediante il quale l'intero suo patrimonio è assoggettato alle ragioni dei creditori concorsuali.

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