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Articolo 140 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Funzioni e responsabilitą del comitato dei creditori e dei suoi componenti

Dispositivo dell'art. 140 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.

2. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.

3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali o mediante consultazioni telematiche, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.

4. In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.

5. Il comitato e ogni suo componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore. Se ricorrono le circostanze di cui al comma 4 gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa l'autorizzazione del giudice delegato.

6. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 139, comma 3.

7. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.

8. L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Il giudice delegato provvede all'immediata sostituzione dei componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.

Spiegazione dell'art. 140 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Dalla lettura della normativa emerge la rilevanza del ruolo e delle funzioni del comitato dei creditori, che s'inserisce nell'equilibrio fra gli organi della procedura fallimentare basato su una tripartizione di poteri:
  • il controllo di legalità al G.d.;
  • l'attività di gestione ed amministrazione della procedura al curatore;
  • la valutazione di convenienza ed integrazione dei poteri del curatore, per gli atti di maggior rilievo, al comitato dei creditori.
L'articolo riprende il testo dell'art. 41 l.fall. previgente, con due novità:
  • viene specificato che il voto dei componenti del c.d.c. può essere espresso, oltre che in adunanza, anche tramite consultazioni telematiche;
  • in assenza di costituzione del c.d.c., ogni creditore ha un maggiore diritto di accedere ai documenti ed alla scritture, o la possibilità di richiedere chiarimenti, previa autorizzazione del G.d.
Quanto, più precisamente, ai compiti del c.d.c., questo deve:
  • controllare e vigilare sull'operato del curatore;
  • integrare la volontà negoziale del curatore, nel caso di autorizzazioni al compimento di atti di straordinaria amministrazione (art. 132), nomina di collaboratori (art. 129), scioglimento da rapporti contrattuali pendenti (art. 172) e derelizione di beni (art. 142);
  • svolgere compiti di controllo e valutazione, nel corso dell'esercizio d'impresa (art. 211) e nel procedimento di concordato nella liquidazione (art. 241);
  • partecipare alla pianificazione dell'indirizzo del fallimento in sede di approvazione del programma di liquidazione (art. 213);
  • svolgere funzioni ispettive, circa le scritture contabili e i documenti della procedura.
  • Può, inoltre, chiedere la revoca del curatore (art. 134).
N.B. La norma dispone un termine di 15 giorni perchè il c.d.c. si esprima sulle richieste mosse dal curatore e comunicate al presidente del comitato; la norma richiede, inoltre, che le delibere siano adottate con la maggioranza dei votanti e non dei partecipanti al comitato stesso.

Alla complessità raggiunta dallo svolgimento delle funzioni del comitato dei creditori si affianca un innalzamento del livello di responsabilizzazione (il comma 7 della norma rinvia alla responsabilità dell'organo di controllo ex art. 2407 c.c.), ma non ne è derivato alcun vantaggio economico particolare.

Lo svolgimento delle funzioni di componente del c.d.c. è gratuito; i membri hanno diritto unicamente al rimborso delle spese. Essi maturano un diritto al compenso se i creditori lo deliberino con le forme previste dall'art. 139 c.c.i.

Infine, il comma 4° dell'articolo prevede che in caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato, il quale potrà svolgere non solo compiti di controllo e vigilanza ma anche esprimere valutazioni economiche e di merito, concedere autorizzazioni e concorrere alla programmazione dell'attività liquidatoria della procedura.

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