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Articolo 117 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Effetti del concordato per i creditori

Dispositivo dell'art. 117 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Spiegazione dell'art. 117 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

A differenza di altri strumenti negoziali di regolazione della crisi (come gli accordi di ristrutturazione dei debiti), il concordato, se omologato, produce effetti vincolanti nei confronti della universalità dei creditori anteriori al deposito della domanda di apertura della procedura. Ciò significa che tutti i creditori anteriori dovranno essere soddisfatti nei termini ed alle condizioni previste dalla proposta concordataria omologata, anche nel caso in cui un creditore sia riconosciuto tale, in separato procedimento giurisdizionale, dopo l'omologazione (e non abbia, in ipotesi, partecipato alla votazione).

Tuttavia, gli effetti del concordato vincolano unicamente il debitore concordatario ed i creditori, non estendendosi invece ai garanti, ai coobbligati ed agli obbligati in via di regresso, i quali continueranno a rispondere per l'integrale valore del credito nei confronti di tutti i creditori anteriori. La norma prevede, infatti, che gli effetti esdebitatori del concordato possano essere estesi, unicamente, ai soci illimitatamente responsabili, laddove il debitore sia una società di persone, considerato che analoga estensione avviene anche nella procedura di liquidazione giudiziale (art. 256).


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