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Articolo 64 ter Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Mancata approvazione di tutte le classi

Dispositivo dell'art. 64 ter Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)Se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, secondo quanto risulta dalla relazione depositata ai sensi dell'articolo 110, il debitore, entro quindici giorni dalla data del deposito della relazione medesima, se ritiene di avere ottenuto l'approvazione di tutte le classi, può chiedere che il tribunale accerti l'esito della votazione e omologhi il piano di ristrutturazione.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che il debitore abbia avanzato la richiesta ivi prevista o modificato la domanda ai sensi dell'articolo 64 quater, si applica l'articolo 111.

Note

(1) Articolo introdotto dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 64 ter Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma appresta una qualche forma di tutela in favore del debitore che abbia richiesto l'omologazione del PRO. In tal senso si prevede che quest'ultimo, in caso di mancata approvazione da parte di tutte le classi, possa richiedere al Tribunale l'accertamento dell'esito della votazione, entro quindici giorni dal deposito della relazione sull'esito della votazione, stilata dal commissario giudiziale.

Laddove il debitore non si avvalga di una simile possibilità e lasci dunque spirare il termine, il Tribunale, qualora sussistano i presupposti oggettivi (l'insolvenza), potrà dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

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