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Articolo 63 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Transazione su crediti tributari e contributivi

Dispositivo dell'art. 63 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.

2. La proposta di transazione, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 è depositata presso gli uffici indicati all'articolo 88, comma 3. Alla proposta di transazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adesione alla proposta è espressa dalla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale con la sottoscrizione dell'atto negoziale. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini del comma 2-bis, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione(1).

2-bis. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria(2).

3. La transazione conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Comma introdotto dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 63 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma disciplina l'istituto della c.d. transazione fiscale. A ben vedere, ad essere regolato non è un autonomo strumento di regolazione della crisi, bensì un sub-procedimento che si va ad innestare, di volta in volta, nei procedimenti di omologazione degli accordi di ristrutturazione o del concordato preventivo, laddove il debitore intenda ristrutturare anche i debiti di natura fiscale o contributiva. Tale apposito procedimento si rende necessario in virtù della particolare tipologie di crediti, per lungo tempo ritenuti indisponibili da parte dell'amministrazione finanziaria.
La disposizione in commento prevede, nello specifico, che la proposta formulata dal debitore debba essere corredata di apposita relazione di un professionista indipendente attestante la convenienza del trattamento proposto all'amministrazione finanziaria rispetto alla liquidazione giudiziale.
La proposta deve essere espressamente approvata dall'amministrazione finanziaria, entro 90 giorni. Ciononostante, va considerato il fatto che nella maggior parte dei casi i debiti di natura tributaria rappresentano una parte rilevante del passivo e che, quindi, molto spesso la mancata adesione dell'amministrazione potrebbe causare il naufragio dell'intero procedimento, per il mancato raggiungimento delle maggioranze di volta in volta previste. In passato, inoltre, si erano posti importanti dubbi circa l'autorità giurisdizionale competente a decidere dell'impugnazione promossa dal debitore avverso la mancata adesione o il rigetto dell'amministrazione finanziaria; dubbi risolti solo con l'intervento Sezioni Unite, che avevano affermato la competenza del Tribunale fallimentare (SS.UU. 8504/2021).
Anche per porre rimedio a simili criticità, la norma prevede oggi che il Tribunale, in sede di omologazione dell'accordo, possa prescindere dalla assenza di adesione dell'amministrazione finanziaria, alla condizione che: (1) l'adesione sia determinante per il raggiungimento delle maggioranze previste ai fini dell'omologazione dell'accordo; (2) il trattamento proposto sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

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