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Articolo 59 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Coobbligati e soci illimitatamente responsabili

Dispositivo dell'art. 59 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile.

2. Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

3. Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.

Spiegazione dell'art. 59 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Qualora un accordo di ristrutturazione dei debiti preveda una decurtazione del credito in favore del debitore, i creditori che vi hanno acconsentito, in virtù di quanto stabilito all'art. 1239, non possono far valere le proprie ragioni nei confronti di eventuali fideiussori. Al contrario, i creditori "estranei" conservano intatto il diritto di agire nei confronti di coobbligati e fideiussori.
Nel caso in cui il debitore proponente sia una società di persone, inoltre, la norma precisa che gli effetti remissori dell'accordo s'intendono estesi anche ai soci illimitatamente responsabili, relativamente ai debiti riguardanti l'attività sociale (per i debiti personali, invece, essi continueranno a rispondere integralmente con il proprio patrimonio). Tuttavia, se i soci hanno prestato fideiussione nei confronti della società, i soci continueranno a rispondere nei confronti dei creditori, a meno che non sia stato previsto diversamente.

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