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Articolo 58 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano

Dispositivo dell'art. 58 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui all'articolo 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.

2. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 57, comma 4, il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 48.

Spiegazione dell'art. 58 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma colma una lacuna della precedente legge fallimentare, occupandosi dei casi nei quali il piano relativo ad un accordo di ristrutturazione richieda aggiustamenti o correzioni.
Nello specifico, si distingue tra:
1. correzioni apportate in pendenza dell'omologazione: il piano deve essere nuovamente attestato dal professionista indipendente e il debitore deve ottenere nuovamente il consenso da parte dei creditori;
2. correzioni apportate dopo l'omologazione: il piano deve essere nuovamente attestato dal professionista indipendente e pubblicato sul registro delle imprese, affinchè i creditori possano eventualmente svolgere opposizione avanti al Tribunale.

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