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Articolo 36 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Ereditą giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva

Dispositivo dell'art. 36 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Nel caso previsto dall'articolo 528 del codice civile, la procedura prosegue nei confronti del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'articolo 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'articolo 642 dello stesso codice.

Spiegazione dell'art. 36 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Se il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso dei beni ereditari, la procedura prosegue versi il curatore dell'eredità giacente.
Nel caso in cui l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva o l'erede o il legatario non adempia l'obbligo di prestare la garanzia, la procedura continua nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 c.c.

Il curatore dell'eredità giacente e l'amministratore nominato ex art. 642 c.c. rivestono la qualità di sostituti processuali del debitore deceduto.

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