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Capo II - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Della decadenza

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
1216 In fine del sesto libro riceve disciplina l'istituto della decadenza, non regolato dal codice del 1865. La disciplina è in parte derivata dall'elaborazione dottrinale di questo delicato tema, la quale ha sottilmente analizzato i caratteri che differenziano la decadenza dalla prescrizione.
La rigidità caratteristica dell'istituto attinge rilievo dall'art. 2964 del c.c., che dichiara inapplicabili, in tema di decadenza, le norme relative all'interruzione e — salvo che sia disposto altrimenti — quelle relative alla sospensione della prescrizione.
L'art. 2965 del c.c. consente che le decadenze siano stabilite contrattualmente, ma, al fine dì contenere nei giusti limiti l'esercizio di tale facoltà, commina la nullità del patto, se questo rende eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto. La disposizione è così dominata dallo stesso principio a cui s'informa quella dell'art. 2968 del c.c., che egualmente sancisce la nullità del patto con il quale è invertito o modificato l'onere della prova, se l'esercizio del diritto è reso a una delle parti eccessivamente difficile.
Dal principio che la decadenza non è suscettiva d'interruzione consegue (art. 2966 del c.c.) che essa non è impedita se non dal compimento dell'atto di conservazione o di esercizio del diritto previsto dalla legge o dal contratto. Ho ritenuto tuttavia opportuno ammettere, in conformità di un'opinione che può dirsi dominante in dottrina, che la decadenza sia impedita dal riconoscimento del diritto da parte della persona contro la quale il diritto stesso si deve far valere. Costituirebbe un ingiustificato formalismo costringere la parte a chiedere il riconoscimento giudiziale del suo diritto quando questo è spontaneamente riconosciuto da colui che dovrebbe essere convenuto in giudizio. L'effetto impeditivo dell'atto di ricognizione incontra naturalmente un limite in quelle decadenze che sono stabilite per motivi di ordine pubblico e che investono pertanto diritti sottratti alla disponibilità delle parti.
Impedita la decadenza, non s'inizia — appunto perché questa è eliminata e non semplicemente interrotta — il decorso di un nuovo termine di decadenza eguale a quello prefisso : il diritto rimane soggetto, come ogni altro diritto, alle disposizioni che regolano la prescrizione (art. 2967 del c.c.).
Poiché, a differenza della prescrizione, che ha sempre un fondamento e una finalità d'ordine pubblico, la decadenza è talvolta stabilita per considerazioni d'ordine pubblico e talvolta per considerazioni d'ordine privato, l'art. 2968, dettando una norma divergente da quella sancita in tema di prescrizione (art. 2936 del c.c.), consente alle parti di modificarne la disciplina legale, qualora non sia dalla legge stabilita in materia sottratta alla loro disponibilità.
Se il diritto è indisponibile, l'indisponibilità importa che, colpito il diritto da decadenza, questa debba essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 2969 del c.c.).