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Articolo 990 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti

Dispositivo dell'art. 990 Codice Civile

Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente spettano al proprietario. L'usufruttuario può servirsi di essi soltanto per le riparazioni che sono a suo carico [1004](1).

Note

(1) E' dibattuto se la disposizione riguardi anche gli alberi di cui all'art. 989.
A parere di alcuni autori, il codice non opera alcun tipo di distinzione fra questi e gli alberi non da taglio.
Secondo altri, invece, a protezione dell'usufruttuario, il proprietario ha diritto esclusivamente agli alberi non deputati alla produzione del legno.
Se gli alberi sono fruttiferi, si applica l'art. 991.

Spiegazione dell'art. 990 Codice Civile

Il perimento degli alberi di alto fusto

L'art. 488 del codice del 1865 consentiva all'usufruttuario di adoperare per le riparazioni a suo carico gli alberi divelti o spezzati per accidente. Si discuteva però, specialmente nella dottrina francese, se l'usufruttuario potesse appropriarsi degli alberi divelti o periti per accidente, salvo l'obbligo di sostituirne altri. La questione è stata risolta dall'art. 990 in senso favorevole al proprietario, attribuendo all'usufruttuario la facoltà di far propri gli alberi allo scopo esclusivo di adoperarli nelle riparazioni del fondo che siano a carico dell' usufruttuario medesimo. La Commissione delle Assemblee Le­gislative aveva proposto di seguire la soluzione contraria, ossia di attribuire la proprietà degli alberi di alto fusto, divelti o periti per accidente, all'usufruttuario con l'obbligo di surrogarne altri, seguendo così la medesima soluzione che per gli alberi fruttiferi (art. 991 del c.c.). Ma la proposta non è stata accolta, essendosi considerato che l'obbligo di sostituzione non è sufficiente compenso per il proprietario, perchè, trattandosi di alberi di alto fusto, la ricostituzione a lunga o a lunghissima scadenza degli alberi periti non compensa il proprietario della perdita attuale della proprietà degli alberi.

Si noti che la norma in oggetto si applica non soltanto agli alberi di alto fusto che non sono destinati al taglio ma anche per quelli destinati a essere periodicamente tagliati e sui quali quindi l'usufruttuario può esercitare, secondo il disposto dell'articolo precedente, il diritto al taglio. Forse in quest' ultimo caso la disposizione può sembrare troppo rigorosa per l'usufruttuario, ma la lettera della legge non consente di fare distinzioni. Lo stesso vale per gli alberi di alto fusto che, pur non essendo destinati al taglio, sono idonei a produrre redditi e utilità di altro genere che possono avere anche una importanza notevole. In questi casi sarebbe stato forse più opportuno attribuire la proprietà degli alberi all' usufruttuario con l'obbligo della surrogazione, al fine di compensarlo della perdita del reddito. Ma se si escludono gli alberi di alto fusto che sono al tempo stesso alberi fruttiferi, per i quali vale la regola dettata nell' art. 981 del c.c., non si può, senza alterare il chiaro significato dell' articolo, apportare in sede interpretativa alcuna restrizione al principio da esso affermato.

La disposizione della prima parte dell'art. 980 non parla degli alberi periti per vecchiaia: è chiaro però che essi appartengono al proprietario se si tratta di alberi che non erano destinati al taglio, spettano all'usufruttuario nel caso inverso. Secondo il codice del 1865 l'usufruttuario non solo poteva adoperare gli alberi periti per accidente per le riparazioni a suo carico ma poteva anche, ove avesse fatto constare al proprietario la necessità di quell'uso, fame atterrare. Quest' ultima facoltà è stata opportunamente soppressa, non essendovi ragioni sufficienti per alleviare all'usufruttuario il carico della manutenzione permettendogli di distruggere parti vitali del fondo. Ma anche la facoltà di servirsi degli alberi periti per le riparazioni è del tutto eccezionale: essa non si estende quindi agli alberi periti per vecchiaia che spettano al proprietario e non si può esercitare quando le riparazioni siano state rese necessarie dal comportamento colposo dell' usufruttuario.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

476 Relativamente all'usufrutto dei boschi, dei filari e degli alberi sparsi di alto fusto, al criterio della «pratica costante dei proprietari» (art. 485 del codice precedente) ho sostituito (art. 989 del c.c.) quello più obiettivo e più razionale della «pratica costante della regione». A questo criterio, oltre che alle leggi e ai regolamenti forestali deve uniformarsi l'usufruttuario per il modo, l'estensione, l'ordine e l'epoca dei tagli. Naturalmente, egli è tenuto anche ad assicurare il mantenimento della consistenza dei boschi e dei filari, di guisa che il bosco sussista integro alla fine dell'usufrutto. Ho poi soppresso la facoltà concessa all'usufruttuario dall'art. 488 del codice del 1865 di atterrare alberi del fondo per eseguire riparazioni. E' già eccezionale la facoltà conferitagli dall'art. 990 del c.c. di servirsi per le riparazioni a suo carico degli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente; un'ulteriore attenuazione dell'obbligo della manutenzione mi è sembrata eccessiva. Gli articoli 991, 992 e 993 riproducono, nella sostanza, i corrispondenti articoli 490, 489 e 491 del codice del 1865. Nel secondo e nel terzo, per altro, ho prescritto l'osservanza della «pratica costante della regione», in coerenza a quanto è disposto nell'art. 989.

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