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Articolo 991 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Alberi fruttiferi

Dispositivo dell'art. 991 Codice Civile

Gli alberi fruttiferi che periscono(1) e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all'usufruttuario, ma questi ha l'obbligo di sostituirne altri(2).

Note

(1) La norma non si applica se l'albero sia perito per malattia o vetustà, perché in tal caso la perdita si risolverebbe in una diminuzione del capitale che l'usufruttuario non è tenuto a ricostruire.
(2) L'obbligo di sostituzione funge da corrispettivo dell'appropriazione degli alberi.
La disposizione non è applicabile nel caso in cui, il caso fortuito abbia determinato il venir meno del complesso della piantagione (vigneto, frutteto, etc.) o di una sua porzione rilevante.
Ricorrendo tale circostanza, peserebbe troppo sull'usufruttuario l'obbligo di sostituzione, dovendosi applicare, dunque, gli artt. 1014, n. 3 e 1016, con la naturale conseguenza dell'estinzione.

Spiegazione dell'art. 991 Codice Civile

Il perimento degli alberi fruttiferi

Per gli alberi da frutto che periscono o che sono divelti o spezzati per accidente è rimasta immutata la disposizione dell'art. 490 del vecchio codice che ne attribuiva la proprietà all'usufruttuario, con l'obbligo di surrogarne altri al fine di mantenere la consistenza originaria del fondo. Alquanto controverso era il criterio per determinare la sfera di applicazione di questa norma che alcuni riferivano ai soli alberi che producono frutti commestibili, altri anche ai gelsi, altri a tutti gli alberi piantati per raccogliere un prodotto annuo sia di frutti in senso stretto, sia di cortecce, resina o gomma, rami, foglie, fiori, ecc.

Sembra preferibile l'interpretazione estensiva, che meglio tutela la posizione dell'usufruttuario al quale è giusto che spetti la proprietà di un albero perito per accidente, quando questo gli dava un reddito annuo di una certa importanza. La norma quindi si applica a tutti gli alberi che non sono destinati a dare un reddito in legname, ma siano invece destinati a dare un reddito di altro genere, che non sia insignificante rispetto al valore capitale dell'albero.

Si è sostenuto che la sostituzione degli alberi fruttiferi periti costituisce una condizione dell'appropriazione da parte dell'usufruttuario degli alberi stessi ma non il contenuto di un obbligo a se stante, ma tale opinione non pare però avere un sufficiente sostegno nella legge. L'acquisto della proprietà non è subordinato all'adempimento dell' obbligo di sostituzione, ma tale obbligo è piuttosto una conseguenza logicamente successiva dell'appropriazione e quasi il corrispettivo di questa.

La leggere modificazioni della formula dell'art. 490 (coll'obbligo di surrogarne altri, diceva l'articolo) fatta dal nuovo codice (ma questi ha l'obbligo di surrogarne altri, dice l'art. 991), pare riconfermare l'interpretazione qui proposta, in quanto accentua il distacco logico tra il momento dell'appropriazione e quello dell'obbligo di surrogazione e pone tra essi un semplice nesso teleologico.

Può dubitarsi se l'obbligo della surrogazione sussista anche nel caso di un accidente che colpisca tutto un raggruppamento o addirittura tutta la piantagione di un fondo e ne provochi il perimento. Così ci si è chiesti se incomba all'usufruttuario l'obbligo di ricostituire un vigneto distrutto dalla fillossera, ma si è giustamente ritenuto che in tale caso l'obbligo non esiste, perchè la relativa spesa è una spesa che eccede l'ordinaria manutenzione della cosa.

Il Progetto preliminare aveva previsto l'ipotesi (art. 130) di esonerare l'usufruttuario dall'obbligo di sostituzione ma attribuire al proprietario il legname morto o carbonizzato. Non risulta le ragioni per cui tale norma non è rimasta nel nuovo codice, ma probabilmente la soluzione seguita dal Progetto è quella che dovrebbe essere adottata anche nel silenzio del codice.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

476 Relativamente all'usufrutto dei boschi, dei filari e degli alberi sparsi di alto fusto, al criterio della «pratica costante dei proprietari» (art. 485 del codice precedente) ho sostituito (art. 989 del c.c.) quello più obiettivo e più razionale della «pratica costante della regione». A questo criterio, oltre che alle leggi e ai regolamenti forestali deve uniformarsi l'usufruttuario per il modo, l'estensione, l'ordine e l'epoca dei tagli. Naturalmente, egli è tenuto anche ad assicurare il mantenimento della consistenza dei boschi e dei filari, di guisa che il bosco sussista integro alla fine dell'usufrutto. Ho poi soppresso la facoltà concessa all'usufruttuario dall'art. 488 del codice del 1865 di atterrare alberi del fondo per eseguire riparazioni. E' già eccezionale la facoltà conferitagli dall'art. 990 del c.c. di servirsi per le riparazioni a suo carico degli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente; un'ulteriore attenuazione dell'obbligo della manutenzione mi è sembrata eccessiva. Gli articoli 991, 992 e 993 riproducono, nella sostanza, i corrispondenti articoli 490, 489 e 491 del codice del 1865. Nel secondo e nel terzo, per altro, ho prescritto l'osservanza della «pratica costante della regione», in coerenza a quanto è disposto nell'art. 989.

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