Cassazione civile Sez. II sentenza n. 25428 del 12 novembre 2013

(3 massime)

(massima n. 1)

In caso di perimento parziale di un fondo, rustico o urbano, dovuto ad una calamitā naturale, il rischio dell'evento lesivo ricade sul proprietario del bene, per cui l'enfiteuta, in difetto di un'espressa previsione normativa che lo imponga, non ha l'obbligo giuridico di ricostruire la parte andata distrutta. Ove, peraltro, l'enfiteuta abbia provveduto a proprie spese alla ricostruzione della parte perita, č applicabile in suo favore la disciplina dettata in tema di miglioramenti ed addizioni di cui all'art. 975 c.c., venendosi, altrimenti, a realizzare un ingiustificato arricchimento del proprietario in danno del medesimo enfiteuta.

(massima n. 2)

L'estinzione dell'enfiteusi prevista dall'art. 963, primo comma, c.c., presuppone la totale distruzione materiale del fondo che ne č l'oggetto ("interitus rei") e la conseguente impossibilitā di usarlo secondo la sua normale (od altra) destinazione. Ne consegue che, anche nell'ipotesi di enfiteusi urbana, il diritto reale si estingue nel solo caso in cui, a seguito del perimento totale dell'edificio concesso, risulti impossibile ogni utilizzazione dello stesso e non anche quando, a causa del perimento parziale, risulti comunque possibile una qualche utilizzazione della parte fisica residuata, anche se meno produttiva e redditizia.

(massima n. 3)

La disposizione dell'art. 975, primo comma, c.c., secondo cui l'enfiteuta, quando cessa l'enfiteusi, ha diritto al rimborso dei miglioramenti apportati, nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali risultino accertati al momento della riconsegna, trova applicazione solo ai miglioramenti che si collocano nell'ambito del rapporto di enfiteusi e che, essendo ancora esistenti alla data della riconsegna, si traducono in un valore economico direttamente o indirettamente riconducibile alla legittima attivitā dell'enfiteuta (o dei suoi danti causa), e non anche ai miglioramenti realizzati dopo la cessazione del rapporto nel tempo in cui l'enfiteuta abbia conservato di fatto il possesso materiale del bene, per i quali, invece, risultano applicabili i criteri generali previsti dall'art. 1150 c.c..

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