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Articolo 836 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Vincoli ed obblighi temporanei

Dispositivo dell'art. 836 Codice Civile

Per le cause indicate dall'articolo precedente l'autorità amministrativa, nei limiti e con le forme stabiliti da leggi speciali, può sottoporre a particolari vincoli od obblighi [Cost. 44] di carattere temporaneo le aziende commerciali e agricole.

Ratio Legis

Il codice del '42 ha contemplato la possibilità, in caso di guerra, di costringere le aziende agricole e commerciali a vincoli sulla natura e sulla quantità dei beni da produrre. La disposizione in oggetto, peraltro, non ha mai trovato applicazione.

Brocardi

Accidit aliquando ut, qui dominus sit, alienare non possit

Spiegazione dell'art. 836 Codice Civile

Esegesi critica della norma che disciplina i vincoli e gli obblighi temporanei

È lodevole il proposito del legislatore di formulare un principio generale riguardante l’ imposizione di vincoli, ma la formulazione della norma, nei termini in cui è stata fissata, non sembra ben riuscita.

A proposito della requisizione di cui all’art. 835 c.c., si č rilevato che l'articolo non parla della requisizione di servizi, e giustamente, perchč questa non concerne il diritto di proprietā (ma, semmai, i diritti della personalitā): per coerenza, il legislatore avrebbe dovuto formulare il principio di cui all’art. 836 con esclusivo riferimento al diritto e al rapporto di proprietā, disciplinando, cioč, i vincoli del genere di quelli previsti per i boschi e terreni montani dal R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e di cui si occupano gli artt. 866 e ss. Qui invece si parla di vincoli o d'obblighi di carattere temporaneo a carico delle « aziende industriali o commerciali » e delle « aziende agricole ».

Ne deriva, innanzitutto, una limitazione del tutto ingiustificata: sembra quasi, infatti, che i vincoli dei quali si tratta possano essere imposti soltanto sulle aziende e non sulle cose singole, il che contrasta con le leggi speciali e con i principi.

D'altra parte, se si facesse riferimento alla proprietà, sembrerebbe che il vincolo dovesse ricadere sul proprietario, con gravi conseguenze: anzitutto non si saprebbe determinare il proprietario dell'azienda, poiché questa, secondo l’opinione prevalente della dottrina, è considerata una universitas facti, cioè un complesso di cose di svariata natura (beni mobili e immobili, diritti, debiti), le quali non solo postulano una pluralità di diritti, ma anche dei rapporti giuridici di differente natura. Se, dunque, si può parlare di proprietà rispetto ai beni materiali, non è pacifico che se ne possa parlare rispetto ai crediti, e non se ne può certo parlare rispetto ai debiti: se ne deduce pertanto che il vincolo deve riguardare l'azienda come complesso unitario, indipendentemente dal rapporto di proprietà relativo alle singole cose. E, dunque, un vincolo sull'azienda, le cui conseguenze si riflettono sul suo titolare , qualunque sia la posizione giuridica rispetto alle cose di cui l'azienda risulta costituita. Il vincolo per es. può riguardare un'azienda agricola condotta in affittanza, o un'azienda di navigazione nella quale l'armatore non sia proprietario delle navi.

Il principio dunque, come si diceva, non concerne il diritto di proprietà, anzi è ad esso totalmente estraneo. Tuttavia è stato affermato che attraverso la norma in esame « si rivela.... uno dei tratti caratteristici della nuova disciplina della proprietà: il legame indissolubile che intercede fra interesse individuale e interesse sociale e la incondizionata subordinazione di quello a questo ». Ciò è vero non in quanto si riferisca — per questo aspetto — al diritto di proprietà, ma piuttosto alla disciplina generale della produzione. Anche qui in sostanza si ha un riflesso della Dichiarazione VII della Carta del Lavoro, la quale, appunto riguarda la produzione, ma non direttamente il diritto di proprietà.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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