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Articolo 2954 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Prescrizione di sei mesi

Dispositivo dell'art. 2954 Codice Civile

Si prescrive(1) in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione(2).

Note

(1) Il legislatore sottolinea che da tale norma non discende l'estinzione del diritto, ma soltanto una presunzione relativa (v. art. 2727): il debitore, se intende rifiutare l'adempimento che gli viene richiesto, è esonerato dall'onere di fornire in giudizio la prova dell'avvenuta estinzione del credito azionato, come altrimenti sarebbe tenuto a fare in base alla generale regola ex art. 2697, comma 2, spettando piuttosto al creditore la dimostrazione che la prestazione non è stata eseguita.
(2) Per applicare la prescrizione qui disciplinata occorre che l'attività sia esercitata in modo professionale: l'ulteriore categoria residuale citata nella seconda parte della disposizione possiede un'affinità con il servizio effettuato da albergatori e osti con carattere di tipicità, non intendendosi incluse attività prive di tali punti di contatto.

Ratio Legis

La norma in commento si occupa della disciplina delle cosiddette prescrizioni presuntive, le quali hanno caratteristiche radicalmente diverse rispetto a quelle estintive, fondandosi sulla presunzione che un determinato credito sia stato pagato o comunque si sia estinto per effetto di qualche altra causa. La legge vuole pertanto assicurare al debitore la possibilità di provare, anche a distanza di tempo, l'adempimento del debito.

Spiegazione dell'art. 2954 Codice Civile

Soggetti ; oggetto ; requisiti della prescrizione in commento
In questa disposizione conforme a quella dell'art. 2138 abrogato, — ma nei riguardi suoi più ampliata perché si riferisce anche a coloro che danno alloggio senza pensione, — la legge considera la qualità del creditore, qualunque sia la persona cui è somministrato il vitto o l'alloggio. La brevità del termine prescrizionale giustificata dalla consuetudine di pagare a contanti le somministrazioni del genere. Quali persone siano poi da ritenersi osti e quali albergatori è accertamento di puro fatto ; il loro esercizio determinerà l'esistenza dell'una anziché l. l'altra delle predette due categorie, tra le quali, del resto, non è rigorosamente necessario stabilire una differenza in quanto e gli albergatori e osti sono soggetti alla prescrizione semestrale. Requisito necessario per l'applicabilità di questa è l'elemento dell' abitualità con cui gli albergatori e gli osti esercitano la loro professione ; di qui consegue che la prescrizione del credito derivante dalla prestazione occasionale di vitto e di alloggio sarà quella dell'art. 2948, quando il relativo pagamento sia stato pattuito ad anno o a termini più brevi ; se alcuna convenzione venne stabilita tra le parti. Inoltre, ed anche questo è un requisito per l'applicabilità della prescrizione in esame, il credito deve essere determinato dalle prestazioni di vitto e di alloggio.
La stessa prescrizione di sei mesi colpisce, come s'è detto, il diritto di chi dà alloggio con o senza pensione ; siffatta estensione si giustifica riflettendo sull'identità di prestazioni, la quale impedisce che per il diritto di costoro sia stabilito un termine di prescrizione diverso da quello fissato per il diritto degli albergatori e degli osti.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1209 In tema di prescrizioni presuntive, l'art. 2954 del c.c. amplia l'ambito dell'art. 2138 del codice del 1865, estendendo la prescrizione di sei mesi al diritto di tutti coloro che danno alloggio anche senza pensione. Non v'è ragione, infatti, data la sostanziale identità di prestazioni, che per il diritto di costoro sia stabilito un termine di prescrizione diverso da quello stabilito per il diritto degli albergatori e degli osti. Nell'art. 2955 del c.c. ho riprodotto, con più corretta formulazione, l'art. 2139 del codice anteriore, ricomprendendo nella prescrizione di un anno il diritto dei farmacisti per il prezzo dei medicinali. Per tale diritto il codice del 1865 (art. 2140, secondo capoverso) stabiliva invece il termine di tre anni; mi è sembrato però, avuto riguardo alla natura dell'attività che svolge il farmacista, che il diritto stesso fosse da assoggettare al medesimo termine di prescrizione del diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio. Ho inoltre esteso la prescrizione di un anno al diritto di tutti i prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese, allontanandomi così dal codice precedente, che menzionava soltanto i domestici, gli operai e i giornalieri.

Massime relative all'art. 2954 Codice Civile

Cass. civ. n. 23751/2018

Le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva poiché, lungi dall'essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell'eccezione stessa.

Cass. civ. n. 1203/2017

L’eccezione di prescrizione presuntiva e quella di prescrizione estintiva non sono reciprocamente fungibili, né rappresentano espressione di un'attività difensiva sostanzialmente unitaria, configurando, la prima, una difesa fondata su una mera presunzione legale di avvenuta estinzione del diritto azionato dalla controparte, la seconda, una difesa volta a determinare l’estinzione dell’avverso diritto che, ove proposta, non impone al debitore alcun onere di specificazione del tipo legale e di durata, la cui identificazione spetta al giudice secondo le varie ipotesi previste dalla legge, in base al principio “iura novit curia”. Per altro verso, se l’invocazione dell’una non è estensibile all’altra, imponendosi una formulazione distinta per ciascuna di esse, cionondimeno, qualora sia formulata genericamente un'eccezione di prescrizione, senza che il tempo per quella estintiva sia decorso, il giudice del merito può esaminare quella presuntiva, malgrado la logica incompatibilità con la prima, desumendone l’implicita proposizione dalla proposizione della difesa in mancanza di maturazione della prescrizione estintiva e dalla comparsa conclusionale, in cui la parte invochi le norme sulla prescrizione presuntiva.

Cass. civ. n. 9930/2014

Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta; tuttavia delle stesse si può avvalere anche un soggetto obbligato a tenere le scritture contabili, non interferendo tale disciplina con quella dei requisiti di forma dei contratti.

Cass. civ. n. 22649/2011

La prescrizione ordinaria e la prescrizione presuntiva sono istituti ontologicamente diversi; da ciò discende che l'espressa invocazione dell'una non è implicitamente estensibile all'altra, ma è necessaria una formulazione distinta per ciascuna di esse.

Cass. civ. n. 3443/2005

La prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono ontologicamente differenti, logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, in quanto elementi costitutivi della prima sono il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio che estinguono il debito, sicchè il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l'esistenza del credito sia che ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione; mentre la seconda è fondata su una presunzione iuris tantum ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, esponendosi colui che la oppone al suo rigetto non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se ne contesta la stessa insorgenza. Ne consegue l'onere, per la parte che eccepisce in giudizio la prescrizione, di specificare se intende avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva, mentre nell'ambito di quest'ultima non è necessario che la parte ne identifichi il tipo legale e ne indichi la durata, spettando al giudice, in base al principio iuria novit curia identificare quale sia il termine di prescrizione applicabile secondo le varie ipotesi previste dalla legge.

Cass. civ. n. 5959/1996

Anche alle prescrizioni presuntive, disciplinate dagli artt. 2954 e seguenti c.c., è applicabile il principio di cui all'art. 2938 che fa divieto al giudice di rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta. Ne consegue che quando la parte abbia genericamente eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere ex adverso, deve ritenersi come opposta la prescrizione estintiva e non quella presuntiva dell'estinzione del credito.

Cass. civ. n. 1304/1994

La presunzione di pagamento prevista dagli articoli 2954, 2955 e 2956 c.c. va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione nè rilascio di quietanza scritta e non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisca da un contratto stipulato per iscritto. Di conseguenza esula dalla previsione della norma di cui all'art. 2956 n. 2, c.c. il credito verso un Comune nascente da contratto scritto, atteso che detto ente, a norma degli artt. 324 e 325 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 può effettuare pagamenti soltanto mediante mandati, tramite il proprio tesoriere, che esige quietanza per ogni pagamento.

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