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Articolo 2892 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Divieto di proroga dei termini

Dispositivo dell'art. 2892 Codice Civile

I termini fissati dal secondo comma dell'articolo 2889 e dal primo comma dell'articolo 2891 non possono essere prorogati(1).

Note

(1) I termini ex artt. 2889 e 2891, comma 1, vengono resi improprogabili e non soggetti ad alcuna possibilità di sospensione, nemmeno nel caso di eccezioni poste in essere dal terzo acquirente ai sensi dell'art. 2859.

Ratio Legis

La norma, sancendo la brevità e l'improrogabilità dei termini, vuole eliminare ogni incertezza tanto nei riguardi dei creditori garantiti, quanto nei confronti del terzo acquirente.

Spiegazione dell'art. 2892 Codice Civile

Rifiuto dell'offerta e richiesta degli incanti da parte dei creditori. Condizioni richieste e divieto di proroga dei termini

A parte il giudizio di purgazione, i creditori iscritti hanno la facoltà di non accettare l'offerta fatta ad essi dal terzo acquirente e promuovere invece, la vendita agli incanti, che costituisce l'oggetto e il contenuto della loro garanzia diretta a trarre dall'immobile ipotecato il maggior possibile valore pecuniario, col quale soddisfarsi delle proprie ragioni. Ma, d'altra parte, la legge non poteva lasciare ai creditori una libertà incondizionata di promuovere la vendita dell'immobile ad essi ipote­cato contro il terzo acquirente, quando costui ha fatta un'offerta che non vi è ragione di ritenere a priori ingiusta ed insidiosa, tanto più che come abbiamo visto, la legge impone al terzo acquirente di offrire un minimo il prezzo o di valore dichiarato che corrisponde normalmente al valore reale dell'immobile (art. 2890, 5 comma). Inoltre la legge, se deve proteggere i diritti dei creditori, non può trascurare quelli del terzo acquirente e li avrebbe trascurati se avesse lasciato ai creditori
piena ed incondizionale libertà di promuovere la vendita dell'immobile contro di lui, poiché essi, pur di tentare un possibile qualunque maggior profitto, senza alcuna responsabilità; avrebbero sempre insistito per la valutazione, provocando spese e contrastando interessi degni di
riguardo, per raccogliere, in ultimo, niente di più di ciò che spontaneamente e con economia di tempo e di spese aveva loro offerto.

Di qui la principale condizione imposta ai creditori, che chiedono la vendita agli incanti, di obbligarsi ad aumentare per un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato e di fornire una cauzione per una somma eguale al quinto dell'intero prezzo o valore, aumentato del suddetto decimo Il legislatore ha, cosi, voluto assicurarsi che chi rifiuta l'offerta, domandando la vendita all'incanto, non agisce per capriccio o per interesse, ma a tutela di un legittimo interesse.


Dall’ampia espressione «qualunque dei cre­ditori iscritti» si ricava che la facoltà di promuovere l'espropriazione spetti al creditore sub conditione. Come per un credito condizionale può essere costituita ed iscritta un'ipoteca puramente e semplicemente, così questa ipoteca deve poter produrre tutti gli effetti che produrrebbe se costituita per un credito puro e semplice. Il creditore condizionale ha anch'egli interesse a che il prezzo dell'immobile ipotecato sia por­tato a quella maggiore somma che renda possibile la sua collocazione. Né importa che egli non possa essere soddisfatto in questo maggior prezzo prima dell'avveramento della condizione perchè, frattanto, egli vi si avrà assicurata un'utile collocazione che altrimenti gli sarebbe mancata sul solo prezzo offerto dall'acquirente, collocazione che gliene garantisce l'effettivo pagamento per il caso che, avverandosi la condi­zione, il suo credito diventi certo ed esigibile.

Il diritto di promuovere il giudizio di espropriazione spetta, per espressa disposizione di legge, anche ai fideiussori, sebbene non siano iscritti.

Difatti, essi hanno interesse a che il creditore trovi nel prezzo dell’immobile del debitore la più ampia collocazione possibile, poiché, come garanti, sono responsabili della minore somma che il creditore consegue dai beni del debitore. Ma la legge ha dovuto dirlo espressamente, perché il fideiussore, sino a quando non ha pagato in luogo del debitore, non ha la qualità per esercitare i diritti del creditore, nei quali egli è sur­rogato soltanto in seguito al suo pagamento. Invece, discende dai prin­cipii generali che i cessionari, i creditori surrogati ed i creditori pignora­tizi dei creditori iscritti, di cui all'art 2843, possono promuovere la ven­dita all'incanto contro l'offerta del terzo acquirente, essendo essi stessi investiti di quelle ipoteche, dalle quali questi vuol liberare l’immobile, ed essendosi loro dovuta fare la notificazione di cui all'art. 2890, e norma dell'art. 2843, primo comma.

Non vi può essere dubbio, poi, che abbia la facoltà di maggiore offerta anche il creditore chirografario del creditore iscritto, come esercente i diritti di costui (art. 2900).Tutte le indicazioni di cui parla l'articolo 2891 sono richieste a pena di nullità e il termine di quaranta giorni per produrre il ricorso al presidente del tribunale, col quale, non accettandosi l'offerta del terzo acquirente, si chiede l'espropriazione dei beni, è perentorio e improrogabile (art. 2892).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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