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Articolo 2823 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Ipoteca su beni futuri

Dispositivo dell'art. 2823 Codice Civile

L'ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza [458, 1348](1).

Note

(1) Prima di tale momento, il negozio riveste mera efficacia obbligatoria, in forza della quale in capo al concedente è posto l'obbligo di fare in modo che la cosa venga ad esistenza, perché l'ipoteca possa quindi essere iscritta.

Ratio Legis

La norma in commento è finalizzata ad evitare la violazione dell'importante principio di specialità dell'ipoteca (v. art. 2809), nell'ipotesi in cui si verificasse l'impossibilità di una adeguata descrizione del bene garantito. Tuttavia, la norma rimane soggetto a talune limitazioni: ad esempio, qualora vi sia un edificio in fase di costruzione, potrà essere iscritta la garanzia ipotecaria nel momento stesso in cui l'edificio in questione abbia assunto una consistenza che ne permetta la descrizione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1148 Non ho riprodotto il divieto sancito dall'art. 1977 del codice del 1865 di concedere ipoteca su beni futuri. Comunemente si giustifica tale divieto con il rilievo che l'ipotecabilità dei beni futuri favorisce l'usura; ma la preoccupazione mi è sembrata eccessiva, tenuto anche conto delle sanzioni che per l'usura commina il codice penale (art. 644 del c.p.) Ho pertanto disposto che l'ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta quando la cosa sia venuta ad esistenza (art. 2823 del c.c.), Rimane naturalmente fermo, qualora si tratti di beni derivanti da futura successione, il divieto che, in tema di patti successori, è stabilito dall'art. 458 del c.c..

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