Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 399 del 13 gennaio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennitą e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilitą lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e gode di collocazione privilegiata ai sensi dell'art. 2754 c.c.

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