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Articolo 2748 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche

Dispositivo dell'art. 2748 Codice Civile

Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio [2777, 2781](1).

I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente [2770, 2774].

Note

(1) L'ordine di preferenza che vede il pegno preferito rispetto al privilegio speciale mobiliare viene però ribaltato qualora il creditore pignoratizio risulti essere in mala fede ed abbia di conseguenza notizia dell'esistenza del privilegio.

Ratio Legis

La norma pone la regola generale che il privilegio speciale immobiliare prevalga sull'ipoteca, mentre quello mobiliare soccomba rispetto al pegno. Tuttavia, in entrambi i casi sono contemporaneamente previste deroghe da diverse disposizioni di legge.

Spiegazione dell'art. 2748 Codice Civile

Conflitto fra privilegi mobiliari e crediti pignoratizi

L'art. 2748 prevede e risolve i conflitti fra i privilegi speciali ed i diritti di garanzia reale : pegno ed ipoteca. Occupiamoci anzi­tutto del pegno, che viene preso in considerazione nel primo comma.

La legge non distingue tra pegno acquistato anteriormente e quello acquistato posteriormente al privilegio, mostrando così di volere dare in ogni caso la preferenza al primo : il che potrebbe sembrare in con­trasto col principio accolto nel secondo comma dell'art. 2747 che, come si è visto, accorda al privilegio un diritto di preferenza sui diritti acqui­stati dai terzi sulla cosa posteriormente al sorgere del privilegio stesso. Ma il contrasto non esiste ove si pensi che il principio suddetto trova una limitazione nel caso in cui l'acquisto del diritto sia accompagnato dal possesso di buona fede ; poiché è da presumere che il creditore pignoratizio versi precisamente in buona fede ; che se fosse diversa­mente, se cioè egli avesse notizia dell'esistenza del privilegio, allora la norma dell'art. 1153 sarebbe di ostacolo all'esercizio del diritto di pegno in pregiudizio del creditore privilegiato.

Il primo comma dell'articolo in esame prevede però il caso che la stessa legge disponga diversamente ; ed allora la regola in esso enun­ciata non troverebbe applicazione. Ciò avviene, per esempio, per il privilegio delle spese di giustizia, che viene preferito sempre al pegno (art. 2777).


Conflitto fra privilegi immobiliari e crediti ipotecari

Il secondo comma dell'articolo, che prevede il conflitto dei privilegi con le ipoteche, dà sempre la preferenza ai primi, senza ri­guardo alla data d'iscrizione dell'ipoteca. E questo del resto era anche il sistema del codice del 1865. Ben vero che anche qui viene fatta espressa salvezza per il caso che la legge disponesse diversamente, ed alcuni di tali casi sono contemplati negli articoli successivi di questo capo (art. 2772, primo e secondo comma, art. 2773), mentre altri sono previsti da leggi speciali.


Conflitto fra privilegi ed altri diritti reali sulle cose immobili

Abbiamo già accennato nel commento dell'art. 2747 che le sue disposizioni devono intendersi esclusivamente riferite ai conflitti fra più diritti su beni mobili ; ed abbiamo visto come l'articolo in esame preveda, per quel che riguarda gli immobili, solo il conflitto con le ipoteche. Vien fatto ora di domandarsi quale sarà il criterio da seguire per i casi di conflitto dei privilegi speciali con gli altri diritti sulle cose, per i quali la legge non detta alcuna norma.

Ora, che anche nel silenzio della legge il privilegio debba potere esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi non sembra potersi dubitare di fronte al principio tradizionale, già ricordato, che regola il conflitto fra più diritti reali, della priorità della costituzione del diritto. Esso rappresenta anche nel sistema del nuovo codice un principio di ragione che non potrebbe venire disconosciuto senza giungere a conclusioni assurde, quale sarebbe quella di consentire al debitore di mala fede di frustrare gli effetti del privilegio con un atto di disposizione sulla cosa.

Dubbio invece può sorgere nei confronti dei diritti acquistati ante­riormente. Ma in proposito è da notare anzitutto che in molti casi il conflitto è previsto, in relazione ai singoli privilegi, dallo stesso codice, in varie disposizioni nelle quali viene negato al privilegio l'effetto di prevalere sui diritti reali dei terzi (articoli 2772, 2773, 2774). Da ciò si potrebbe forse essere indotti a ricavare, argomentando a contrariis, la conseguenza che negli altri casi, non previsti, il diritto anteriore del terzo dovesse venir sacrificato al privilegio. Ma sarebbe questa una conseguenza erronea, in contrasto col principio tradizionale sopra ricordato : né ciò può essere stato nelle intenzioni del legislatore. La verità si è che l'ipotesi di conflitto fra privilegi immobiliari e diritti di godimento dei terzi, oltre i casi previsti in modo espresso dalla legge, sono molto rare, ed il codice ha ritenuto per esse inutile la formula­zione di una regola speciale, dovendo riprendere applicazione in detti casi il principio generale che dà la preferenza ai diritti anteriori legal­mente acquistati e resi pubblici nei modi di legge.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1129 L'art. 2745 del c.c. non intende dare una definizione del privilegio, ma si propone di metterne in evidenza la fonte e lo scopo per cui viene attribuito, ossia il favore della causa del credito. Nè l'esattezza di tale concetto può dirsi attenuata per il fatto che nello stesso articolo si accenna alla convenzione delle parti o a determinate forme di pubblicità, perciò tali elementi, richiesti da alcune leggi speciali, sono semplicemente condizioni per la costituzione o l'esercizio del privilegio, non già la causa creativa di esso. Ho mantenuto nel nuovo codice la classica distinzione dei privilegi in generali e speciali, della quale anzi, come ho già avvertito, ho accentuato il criterio di differenziazione, che non riposa soltanto sulla pluralità o singolarità delle cose che formano oggetto del privilegio, ma anche sul contenuto dei poteri conferiti al creditore. Il privilegio generale, infatti, se pur può esercitarsi potenzialmente su qualunque bene mobile del debitore, non attribuisce però alcun potere specifico sui beni stessi, e non ha quindi modo di manifestarsi prima che si apra il concorso dei creditori sul prezzo della cosa espropriata. Da ciò l'importante conseguenza che non sono pregiudicati i diritti che i terzi abbiano acquistati sulla cosa stessa, quando si tratta di diritti opponibili al creditore pignorante secondo le norme degli art. 2913 del c.c. e seguenti. Questo principio ho espresso nel primo comma dell'art. 2747 del c.c.. I privilegi speciali, invece, i quali colpiscono una cosa determinata e la vincolano al creditore sin dal loro nascere, al fine precipuo di rendere operativo a suo tempo l'esercizio del diritto di prelazione, possono venire facilmente in conflitto con i diritti acquistati dai terzi sia prima sia dopo il sorgere del privilegio; donde la necessità di regolare tale conflitto, specialmente riguardo ai mobili, relativamente ai quali più gravi sono state le incertezze della dottrina e della giurisprudenza. Tale regolamento è contenuto negli articoli 2747, secondo comma, e art. 2748 del c.c.. Il primo prevede l'ipotesi di concorso tra privilegi speciali sui mobili e diritti reali acquistati dai terzi posteriormente; e, in omaggio al principio al quale tradizionalmente s'informa la risoluzione dell conflitto tra più diritti reali (prior tempore potior jure), dà la preferenza al privilegio. Quando però il privilegio è subordinato a una particolare situazione della cosa (come nei casi di cui agli articoli 2756, 2757, 2759, 2760 2761, ecc.), tale condizione deve sussistere nel momento in cui il terzo pretende di esercitare il suo diritto; in caso diverso prevale il diritto del terzo. Mi è sembrato superfluo aggiungere che, in ogni caso, rimangono salvi per i diritti acquistati posteriormente dai terzi gli effetti del possesso di buona fede, poiché a ciò provvede già l'art. 1153 del c.c., secondo comma, il quale dichiara che la proprietà e gli altri diritti sulle cose si acquistano liberi da diritti altrui, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente. Ho creduto anche superfluo di regolare con espressa dichiarazione il concorso con i diritti anteriori dei terzi, sembrandomi che la soluzione contraria, quella cioè che il privilegio non possa arrecare pregiudizio a tali diritti, scaturisca implicitamente, ma sicuramente, dalla formula usata nel secondo comma dell'art. 2747. Le regole su espresse sono destinate naturalmente a trovare applicazione solo in quanto la legge non stabilisca diversamente (stesso art. 2747, secondo comma). L'art. 2748 poi regola, nel primo comma, il concorso del privilegio speciale col pegno, dando la preferenza a quest'ultimo, quando non è disposto altrimenti, come, ad esempio, per le spese di giustizia (art. 2777 del c.c. in relazione con l'art. 2770 del c.c.). Nel secondo comma, l'art. 2748 prevede l'ipotesi di conflitto tra privilegi immobiliari e ipoteche e, in conformità del principio tradizionale, dà la preferenza ai primi, senza riguardo se l'ipoteca sia stata iscritta anteriormente o posteriormente al sorgere del privilegio. L'art. 2749 del c.c., che non trova riscontro nel codice del 1865, è diretto ad eliminare le questioni che si facevano circa l'estensione del privilegio alle spese sopportate dal creditore per partecipare al processo esecutivo, e agli interessi del credito.

Massime relative all'art. 2748 Codice Civile

Cass. civ. n. 30723/2019

In materia ambientale, l'art. 17, comma 10, del d.lgs. n. 22 del 1997 impone al proprietario, autore dell'inquinamento, l'onere reale di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate che grava anche su chi, non autore della violazione, acquisti in seguito la proprietà o il possesso delle medesime; quest'ultimo subentra, altresì, negli obblighi derivanti da detto onere reale, essendo tenuto a sostenere i costi connessi agli interventi di bonifica, se intende evitare le conseguenze dei vincoli previsti dal successivo comma 11, secondo cui le spese sostenute per tali interventi realizzati d'ufficio dal Comune o dalla Regione - qualora i responsabili non provvedano o non siano individuabili - sono assistite da privilegio speciale immobiliare ex art. 2748, comma 2, c.c. sulle stesse aree, esercitabile sul ricavato di una eventuale vendita forzata pure in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di appello che, facendo corretta applicazione dell'enunciato principio, aveva respinto la domanda delle pubbliche amministrazioni attrici poiché esse avevano agito per l'accertamento del diritto al risarcimento del danno ambientale nei confronti della impresa convenuta, subentrata quando l'inquinamento si era già verificato, e non già per far valere il credito assistito da privilegio speciale immobiliare.

Cass. civ. n. 17270/2014

Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell'art. 2775 bis cod. civ.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645 bis cod. civ., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall'ultima parte dell'art. 2745 cod. civ.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull'ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal secondo comma dell'art. 2748 cod. civ., e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell'immobile scelga lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi dell'art. 72 della legge fall.), il conseguente credito del promissario acquirente - nella specie, avente ad oggetto la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare - benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell'istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull'immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice.

Cass. civ. n. 17197/2003

Il privilegio speciale previsto dall'art. 2775 bis c.c. per il credito del promissario acquirente sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, prevale rispetto alle ipoteche gravanti sullo stesso immobile, pur se iscritte anteriormente alla trascrizione del contratto preliminare.

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