Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 30723 del 26 novembre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia ambientale, l'art. 17, comma 10, del d.lgs. n. 22 del 1997 impone al proprietario, autore dell'inquinamento, l'onere reale di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate che grava anche su chi, non autore della violazione, acquisti in seguito la proprietą o il possesso delle medesime; quest'ultimo subentra, altresģ, negli obblighi derivanti da detto onere reale, essendo tenuto a sostenere i costi connessi agli interventi di bonifica, se intende evitare le conseguenze dei vincoli previsti dal successivo comma 11, secondo cui le spese sostenute per tali interventi realizzati d'ufficio dal Comune o dalla Regione - qualora i responsabili non provvedano o non siano individuabili - sono assistite da privilegio speciale immobiliare ex art. 2748, comma 2, c.c. sulle stesse aree, esercitabile sul ricavato di una eventuale vendita forzata pure in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di appello che, facendo corretta applicazione dell'enunciato principio, aveva respinto la domanda delle pubbliche amministrazioni attrici poiché esse avevano agito per l'accertamento del diritto al risarcimento del danno ambientale nei confronti della impresa convenuta, subentrata quando l'inquinamento si era gią verificato, e non gią per far valere il credito assistito da privilegio speciale immobiliare.

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