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Articolo 795 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Divieto di sostituzione

Dispositivo dell'art. 795 Codice Civile

Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà(1).

La nullità delle sostituzioni non importa nullità della donazione(2).

Note

(1) Si tratta delle ipotesi di sostituzione ordinaria (v. art. 688 del c.c.) e di quella fedecommissaria (v. art. 692 del c.c.).
(2) E' un'ipotesi di nullità parziale, applicazione del principio "utile per inutile non vitiatur".

Ratio Legis


Brocardi

Quod datur personis, cum personis amittitur

Spiegazione dell'art. 795 Codice Civile

Il caso della sostituzione nella donazione è infrequente, data, di solito, la presenza del donatario. Tuttavia, non è da escludersi l’opportunità della sua menzione: così in tema di donazioni in cui l’accettazione non è contestuale, di donazioni modali ad enti pubblici ecc.
La norma è di semplice richiamo delle disposizioni contenute negli articoli 688-699e si spiega riflettendo che ove alla donazione fosse consentito apporre qualunque sostituzione, ancorché vietata dalla legge in materia successoria, a questa si sarebbe apprestato facile mezzo di frode.
Per l’articolo in esame possono ad una donazione apporsi sia la clausola della sostituzione volgare che quella della sostituzione fidecommissaria. Le varie ipotesi di sostituzione sono quelle in cui:
a) può sostituirsi al donatario un’altra persona nel caso in cui egli non possa o non voglia accettare (art. 688): il “non potere” si riferisce ai casi di premorienza, incapacità di ricevere, assenza, venir meno della condizione sospensiva, ecc., mentre il “non volere” alla rinuncia, e su questo punto è da tener presente la disposizione del capoverso dell’art. 688, per cui se nella sostituzione è soltanto espresso uno dei due casi si presume che sia stato considerato anche quello non espresso, salvo che non consti una diversa volontà;
b) possono sostituirsi più persone ad un solo donatario ed una sola a più donatari (art. 689 comma 1);
c) il sostituto della persona che è stata sostituita al donatario è sostituto di questo;
d) se tra più condonatari a parti diseguali è ordinata una sostituzione reciproca, la proporzione fissata nelle quote della donazione si presume ripetuta anche nella sostituzione; se poi nella sostituzione, insieme con i primi donatari, è chiamata un’altra persona, la porzione vacante appartiene in parti eguali a tutti i sostituti (art. 689 capoverso);
e) i sostituti devono adempiere i pesi imposti ai donatari sostituiti, purché non risulti la volontà del donante di limitare quei pesi alla persona dei primi donatari, o non si tratti di obblighi di carattere personale (art. 690);
Dichiarata inapponibile una sostituzione che vada oltre i limiti ed i casi consentiti, la donazione deve essere considerata come valida, cade solo la sostituzione; è questo, enunciato dall’ultimo capoverso, il principio opposto alla regola dell’art. 896 del codice napoleonico, in cui la violazione del divieto annulla non soltanto il patto, ma l’intera disposizione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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