L’articolo in esame accoglie un principio già seguito in altre legislazioni: sebbene nella donazione solo il donante sia obbligato, non è giusto esonerarlo dall’obbligo di rispondere dell'inadempimento o ritardo nell’eseguire la donazione quando ciò dipenda da suo dolo o colpa grave. D’altra parte, estendere oltre questi limiti la sua responsabilità sarebbe eccessivamente oneroso: il donatario, infatti, non può dimenticare di essere un beneficato.
Si applica la stessa norma anche al caso della donazione modale? La risposta non può essere subordinata che all’indagine se e fino a quale limite la donazione cum onere è da considerarsi donazione. È intuitivo che se l’esecuzione della donazione è subordinata allo scadere di un termine o all’avverarsi di una condizione o all’adempimento di un onere, il donante non può essere chiamato a rispondere se non quando sarà scaduto il termine o verificata la condizione o adempiuto l’onere.