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Articolo 759 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Evizione subita da un coerede

Dispositivo dell'art. 759 Codice Civile

Se alcuno dei coeredi subisce evizione [1483 c.c.], il valore del bene evitto, calcolato al momento dell'evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall'articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell'evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione [754 c.c.](1).

Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato deve essere egualmente ripartita fra l'erede che ha sofferto l'evizione e tutti gli eredi solventi [755 c.c.].

Note

(1) In caso di avvenuta evizione, la divisione effettuata rimane valida e il danno subito dal coerede assegnatario del bene evitto deve essere sopportato da tutti i coeredi.
Ai fini della ripartizione della perdita si tiene conto del valore attuale dei beni assegnati a ciascun coerede. Ciò si spiega perché le variazioni di valore delle singole assegnazioni possono essere diverse.

Spiegazione dell'art. 759 Codice Civile

Il sistema di rivalsa stabilito dal vecchio codice del 1865 (art. #1036#) era semplice: la perdita cagionata, cioè il valore del bene evitto, era ripartito in proporzione alle quote. Secondo la norma attuale, bisogna considerare i beni nello stato in cui erano al momento della divisione, valutarli al momento dell'evizione e ripartire in proporzione il valore dei beni evitti. Ciò allo scopo di mantenere l’equilibrio fra i coeredi.
Il secondo comma applica il principio generale dell’art. #1199# del vecchio codice del 1865.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

367 La materia trattata in questo capo (artt. 757-760) non ha dato luogo a osservazioni sostanziali. Solo per quanto concerne la disciplina dell'evizione subita da un coerede, si sarebbe voluto eliminare il dubbio se l'indennità debba riferirsi al valore della quota al momento dell'assegnazione o all'epoca dell'evizione, e si è proposto di stabilire espressamente che l'immobile evitto è valutato al momento della divisione. Ho però considerato che la norma proposta è in contrasto col principio stabilito in materia di compravendita, dove l'immobile evitto è valutato secondo il valore al tempo dell'evizione, e che, d'altra parte, quest'ultimo criterio può sembrare più giusto, perché consente di valutare esattamente la perdita effettiva che subisce il coerede evitto. Tuttavia le due soluzioni, tanto quella che fa riferimento al momento della divisione, quanto l'altra che ha riguardo al tempo dell'evizione, possono portare a conseguenze inique per gli altri coeredi tenuti alla garanzia, secondo che i beni costituenti le quote dei garanti abbiano subito o meno oscillazioni di valore proporzionate a quelle che ha subite l'immobile evitto. Per ristabilire, nei limiti del possibile, l'equilibrio tra i coeredi ho disposto nell'art. 759 del c.c. che il valore dell'immobile deve essere calcolato al momento dell'evizione e che ciascun coerede è obbligato a tenere indenne il coerede che ha subìto l'evizione, non già in proporzione della sua quota ereditaria, come stabiliva l'art. 298 del progetto, ma in proporzione del valore dei beni costituenti la sua quota, calcolato al momento dell'evizione. Per evitare poi che influiscano sulla determinazione del valore dei beni i miglioramenti fatti o i deterioramenti cagionati dai coeredi, ho dichiarato espressamente che si deve tener conto dello stato in cui si trovano i beni al tempo della divisione. Questo criterio evita, a mio avviso, nella maggior parte dei casi, le sperequazioni derivanti dall'oscillazione nel valore dei beni, dal momento della divisione a quello dell'evizione.

Massime relative all'art. 759 Codice Civile

Cass. civ. n. 796/1986

Nella divisione dell'ereditā fatta dal testatore, la circostanza che l'erede, dopo l'acquisto del bene attribuitogli (che si verifica dal momento dell'apertura della successione), subisca la perdita del bene medesimo, per effetto di esecuzione per espropriazione forzata promossa dal creditore del de cuius, non determina nullitā di detta divisione, ma l'obbligo di garanzia degli altri coeredi, ai sensi degli artt. 758 e 759 c.c.

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