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Articolo 760 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Inesigibilità di crediti

Dispositivo dell'art. 760 Codice Civile

Non è dovuta garanzia per l'insolvenza(1) del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi [727, 1267 c.c.], se l'insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione(2).

La garanzia della solvenza del debitore di una rendita [1864, 1868 c.c.] è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione(3).

Note

(1) La garanzia opera anche in caso di crediti inesistenti o invalidi.
(2) Qualora in sede di divisione venga assegnato a taluno dei coeredi un credito, gli altri coeredi assumono la garanzia della solvenza del debitore ove la causa di essa si sia verificata nel periodo antecedente la divisione.
(3) La diversa durata della garanzia in caso di rendita si spiega con il fatto che questa ha spesso natura alimentare.

Ratio Legis

L'insolvenza, al pari dell'evizione e delle molestie, potrebbe finire, se sopportata dal solo coerede assegnatario, per incidere sulle quote a cui i singoli hanno diritto, per legge o per testamento.

Spiegazione dell'art. 760 Codice Civile

L’articolo in esame è quasi identico all’art. #1037# del vecchio codice del 1865, però i due commi che lo compongono sono stati invertiti. Il vecchio testo, infatti, aveva dato luogo a due interpretazioni: la prima sosteneva che la garanzia dell’insolvenza del debitore di una rendita fosse limitata al caso in cui la medesima preesistesse alla divisione, ma il coerede assegnatario sarebbe decaduto dal diritto di invocare la garanzia non esercitandola nel quinquennio; mentre, nel caso di insolvenza del debitore di un capitale, l’obbligo si sarebbe estinto col trentennio.

Invertendo l’ordine dei commi, il legislatore ha accolto l’opinione contraria: l’insolvenza nuoce all’assegnatario di un credito di capitale se è posteriore alla divisione; nuoce all’assegnatario di una rendita solo se si verifica oltre il quinquennio da essa.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 760 Codice Civile

Cass. civ. n. 15894/2014

I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria in conformità all'art. 727 cod. civ., che, nel prevedere la formazione delle porzioni con inclusione dei crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché al successivo art. 757 cod. civ., in forza del quale i crediti ricadono nella comunione poiché il coerede vi succede al momento dell'apertura della successione, trovando tale soluzione conferma nell'art. 760, cod. civ., che, escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, presuppone necessariamente l'inclusione dei crediti nella comunione. Né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Ne deriva che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.

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