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Articolo 681 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Revocazione della revocazione

Dispositivo dell'art. 681 Codice Civile

(1)La revocazione totale o parziale di un testamento [680 c.c.] può essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall'articolo precedente(2). In tal caso rivivono le disposizioni revocate.

Note

(1) La reviviscenza delle disposizioni testamentarie precedenti opera automaticamente, senza che esse debbano essere ripetute nel nuovo testamento o nella dichiarazione ricevuta dal notaio.
(2) Non è, dunque, ammessa la revoca tacita della revoca.
Per la revoca della revoca non sono richieste formule particolari: è sufficiente che emerga in modo non equivoco la volontà del testatore di far rivivere le vecchie disposizioni testamentarie.

Ratio Legis

La revocabilità della revoca del testamento si spiega in funzione della tutela della volontà testamentaria: l'autore deve essere libero di modificare un testamento al mutare della propria volontà.

Spiegazione dell'art. 681 Codice Civile

La norma risolve la grave questione sorta per l’interpretazione dell’art. #919# del vecchio codice del 1865, a proposito della quale la dottrina e la giurisprudenza avevano profilato due tesi: una, secondo la quale, per la reviviscenza delle disposizioni testamentarie revocate, non era sufficiente la revoca della revoca, ma occorreva la manifestazione di una nuova volontà del testatore, cioè un nuovo testamento in senso sostanziale, oltre che formale; l’altra, secondo la quale era sufficiente la revoca espressa della revoca, compiuta con un atto che avesse anche le sole forme esteriori del testamento.
L’art. 681 consacra quest’ultima soluzione; anzi, a proposito delle forme, richiama l’articolo precedente, e quindi si riferisce indifferentemente al testamento come all’atto pubblico. La reviviscenza delle disposizioni testamentarie è posta dalla nuova legge come effetto automatico della revoca: non è dunque richiesta una nuova manifestazione di volontà; né è lecito indagare sulla volontà del testatore, per accertare se egli abbia voluto far rivivere il testamento revocato, ovvero preparare un testamento nuovo. È solamente necessario accertare che la revoca della revoca sia valida ed efficace, ai sensi dell’art. 681. Il richiamo esplicito di questo articolo esclude che la reviviscenza possa aver luogo in virtù di revoca tacita della revoca: si richiede, dunque, necessariamente la revoca espressa, con le forme per essa stabilite.
Tolta di mezzo la revoca, riacquista efficacia il testamento già revocato, così com’era prima della revoca. È ovvio che, per giudicare circa la priorità di questo testamento rispetto ad altri, è decisiva la data sotto la quale il testamento già revocato venne redatto.

Massime relative all'art. 681 Codice Civile

Cass. civ. n. 11472/2020

La previsione di cui all'art. 681 c.c. prevede che la revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata, ma sempre con le forme previste dall'art. 680 c.c., ovvero con un nuovo testamento o con un atto ricevuto da notaio. Peraltro, la detta disposizione, che disciplina la sola revocazione espressa della precedente revoca di un testamento, disponendo in tal caso la reviviscenza delle disposizioni revocate, non preclude al testatore la possibilità di revocare tacitamente la precedente revocazione espressa, nei limiti in cui la revoca tacita sia desumibile dalla redazione di un successivo testamento le cui disposizioni siano incompatibili con quelle precedenti, ponendosi al più un problema di interpretazione in ordine alla volontà complessiva del testatore di far rivivere o meno le disposizioni già revocate.

Cass. civ. n. 8031/2019

La cancellazione del testamento (operata, nella specie, sbarrando a penna il documento nella sua interezza) si configura, al pari della distruzione, come un comportamento concludente avente valore legale, riconducibile in via presuntiva al testatore quale negozio di attuazione e che deve essere giuridicamente qualificato, alla luce dell'art. 684 c.c., revoca tacita del detto testamento. Ne consegue che, qualora ad essere cancellato sia un testamento successivo, contenente la revoca di quello precedente, non trova applicazione l'art. 683 c.c., per il quale, nelle ipotesi dallo stesso indicate, la revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo resta senza effetto, ma l'art. 681 c.c., che disciplina il diverso caso della revocazione della revocazione, stabilendo che, in tale eventualità, le disposizioni revocate rivivono.

Cass. civ. n. 19915/2012

L'art. 681 c.c., il quale disciplina la sola revocazione espressa della precedente revoca di un testamento, disponendo in tal caso la reviviscenza delle disposizioni revocate, non preclude al testatore la possibilità di revocare tacitamente la precedente revocazione, lasciando, tuttavia, in tal caso impregiudicata l'efficacia del testamento per primo revocato, da valutare in base alla volontà complessiva del testatore. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito, la quale, in presenza di un testamento pubblico che aveva espressamente revocato un precedente testamento olografo, su cui in seguito ancora il "de cuius" aveva apposto una nuova data posteriore alla data del testamento pubblico e una nuova firma, aveva inteso tale manifestazione di volontà riproduttiva del primo scritto quale fattispecie di revoca della revoca, escludendo però che le disposizioni dell'originario testamento olografo rivivessero automaticamente).

Cass. civ. n. 1712/1973

Nel caso in cui il testatore, su un olografo debitamente sottoscritto e datato, ma successivamente revocato da altro testamento, apponga in epoca posteriore a quest'ultimo una nuova data ed una nuova sottoscrizione, non si pone un problema di sussistenza dei requisiti formali richiesti dalla legge per la revocazione espressa del testamento, o per la revocazione di un precedente negozio revocatorio, perché si ha la redazione di un terzo testamento il quale tacitamente revoca le disposizioni precedenti incompatibili, essendosi realizzata una manifestazione univoca di volontà testamentaria che, recependo in maniera diretta ed immediata e non già [i]per relationem/i] le disposizioni enunciate nel primo scritto, ridotto ad oggetto materiale privo di giuridico valore, le riproduce e conferisce ad esse un rinnovato vigore [i]ex nunc/i], quale espressione definitiva dell'ultima volontà del [i]de cuius/i], a far tempo dalla data e dalla sottoscrizione nuove, le quali costituiscono gli elementi essenziali che perfezionano e rendono rilevanti le manifestazioni di ultima volontà, ancorché non posti in essere in unico contesto.

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