Cass. civ. n. 8031/2019
La cancellazione del testamento (operata, nella specie, sbarrando a penna il documento nella sua interezza) si configura, al pari della distruzione, come un comportamento concludente avente valore legale, riconducibile in via presuntiva al testatore quale negozio di attuazione e che deve essere giuridicamente qualificato, alla luce dell'art. 684 c.c., revoca tacita del detto testamento. Ne consegue che, qualora ad essere cancellato sia un testamento successivo, contenente la revoca di quello precedente, non trova applicazione l'art. 683 c.c., per il quale, nelle ipotesi dallo stesso indicate, la revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo resta senza effetto, ma l'art. 681 c.c., che disciplina il diverso caso della revocazione della revocazione, stabilendo che, in tale eventualità, le disposizioni revocate rivivono. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/01/2014).
Cass. civ. n. 19915/2012
L'art. 681 c.c., il quale disciplina la sola revocazione espressa della precedente revoca di un testamento, disponendo in tal caso la reviviscenza delle disposizioni revocate, non preclude al testatore la possibilità di revocare tacitamente la precedente revocazione, lasciando, tuttavia, in tal caso impregiudicata l'efficacia del testamento per primo revocato, da valutare in base alla volontà complessiva del testatore. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito, la quale, in presenza di un testamento pubblico che aveva espressamente revocato un precedente testamento olografo, su cui in seguito ancora il "de cuius" aveva apposto una nuova data posteriore alla data del testamento pubblico e una nuova firma, aveva inteso tale manifestazione di volontà riproduttiva del primo scritto quale fattispecie di revoca della revoca, escludendo però che le disposizioni dell'originario testamento olografo rivivessero automaticamente).
Cass. civ. n. 1712/1973
Nel caso in cui il testatore, su un olografo debitamente sottoscritto e datato, ma successivamente revocato da altro testamento, apponga in epoca posteriore a quest'ultimo una nuova data ed una nuova sottoscrizione, non si pone un problema di sussistenza dei requisiti formali richiesti dalla legge per la revocazione espressa del testamento, o per la revocazione di un precedente negozio revocatorio, perché si ha la redazione di un terzo testamento il quale tacitamente revoca le disposizioni precedenti incompatibili, essendosi realizzata una manifestazione univoca di volontà testamentaria che, recependo in maniera diretta ed immediata e non già [i]per relationem/i] le disposizioni enunciate nel primo scritto, ridotto ad oggetto materiale privo di giuridico valore, le riproduce e conferisce ad esse un rinnovato vigore [i]ex nunc/i], quale espressione definitiva dell'ultima volontà del [i]de cuius/i], a far tempo dalla data e dalla sottoscrizione nuove, le quali costituiscono gli elementi essenziali che perfezionano e rendono rilevanti le manifestazioni di ultima volontà, ancorché non posti in essere in unico contesto.