(1)Il notaio deve trasmettere alla cancelleria(2) del tribunale(3), nella cui giurisdizione si è aperta la successione [456 c.c.], copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621(4)(5) e del testamento pubblico [603 c.c., 55].
(1)Il notaio deve trasmettere alla cancelleria(2) del tribunale(3), nella cui giurisdizione si è aperta la successione [456 c.c.], copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621(4)(5) e del testamento pubblico [603 c.c., 55].
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La pubblicazione del testamento serve per far conoscere agli eredi e agli altri interessati il contenuto dell'atto e rappresenta un presupposto per la sua eseguibilità. La pubblicazione, in senso tecnico, si ha per il testamento olografo e segreto, dato che il testamento pubblico è immediatamente eseguibile proprio per la sua natura di atto pubblico.
Il testamento segreto e olografo vengono pubblicati in forme simili. E' bene indicare che la legge non prevede il termine entro cui la pubblicazione deve avvenire, tuttavia si precisa che, per quanto riguarda il testamento segreto, già in possesso del notaio, questo va pubblicato non appena il notaio viene a conoscenza della morte del testatore; mentre, per ciò che concerne il testamento olografo l'art. 620 del c.c. dispone che chiunque si trovi in possesso di tale atto deve presentarlo al notaio per la pubblicazione appena ha notizia della morte del testatore. In questo ultimo caso poi, la legge prevede che chiunque crede di avervi interesse può chiedere al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione che sia fissato un termine per la presentazione del testamento ai fini della sua pubblicazione.
Diverse sono le fasi in cui si articola il procedimento di pubblicazione:
Infine, ai sensi dell'art. 623 del c.c., il notaio, dopo la pubblicazione del testamento, ne comunica agli eredi ed ai legatari l'esistenza.
Il contributo analizza la revoca testamentaria nella più ampia prospettiva della diffusa, quanto discutibile, tassonomia tra atti mortis causa e atti inter vivos, altresì indagando i profili dell'oggetto della sua operatività (ribadendo la definitività e la precettività del testamento e gli equivoci concettuali troppo spesso non denunciati), le modalità di produzione degli effetti e la qualificazione in termini di negozialità, provvedendosi... (continua)
Lo studio propone un approccio al tema della successione a titolo particolare incentrato sulla valorizzazione degli interessi concretamente rilevanti nelle singole fattispecie: emerge così la necessità di ricostruire anche la disciplina dei legati secondo la funzione che le singole attribuzioni realizzano di volta in volta. In questa prospettiva, il legato di debito, momento di peculiare intersezione della normativa successoria con quella del rapporto obbligatorio, offre... (continua)
Il presente volume è suddiviso in tre titoli che prendono in considerazione tutti gli aspetti teorico-redazionali della prova concorsuale mortis causa: le diverse forme di testamento; - l'istituzione di erede con particolare attenzione alla disposizioni riguardanti i legittimari, la divisione e l'institutio ex re certa; - la panoramica completa dei legati tipici ed atipici, oltre alle disposizioni a carattere patrimoniale e non, tipiche ed atipiche. Ogni paragrafo è suddiviso... (continua)
Il legato è un istituto il cui contenuto è commisurato alle esigenze sempre nuove del testatore e pur mantenendo sempre la stessa struttura, di per sé già idonea a garantire una successione a titolo particolare di qualsiasi diritto, nel corso dei secoli è stato riempito in maniera sempre diversa in funzione delle sue finalità.
Il legato quindi è in grado di produrre qualsiasi effetto, reale o obbligatorio, che il nostro ordinamento... (continua)