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Articolo 623 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Comunicazioni agli eredi e legatari

Dispositivo dell'art. 623 Codice Civile

Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico [603 c.c.], appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo [602 c.c.] o segreto [604 c.c.], dopo la pubblicazione [620, 621 del c.c.], comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza [43 c.c.](1).

Note

(1) Non incombe sul notaio l'obbligo di ricercare gli eredi e legatari di cui non conosca la residenza o il recapito.
Ove il notaio non proceda agli incombenti indicati dalla norma in commento o li ritardi, gli interessati potranno richiedere il risarcimento del danno.

Ratio Legis

Si permette in questo modo agli eredi di dare esecuzione alle volontà testamentarie.

Spiegazione dell'art. 623 Codice Civile

Le norme contenute nel presente articolo e nel precedente articolo 622 costituiscono un’importante innovazione rispetto al codice preesistente del 1865. Esse sono dirette a dare la massima pubblicità ai testamenti.
Con l’obbligo fatto al notaio di depositare nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione copia del testamento pubblico e copia dei verbali di pubblicazione del testamento olografo e del testamento segreto si è dato modo di facilitare le ricerche degli interessati.
Il testamento pubblico non ha bisogno di essere pubblicato, ma si è fatto obbligo al notaio che lo ha ricevuto di darne notizia, appena gli è nota la morte del testatore, agli eredi e legatari dei quali conosca il domicilio o la residenza, ed eguale obbligo gli è stato imposto per il testamento olografo e per il segreto, dopo la pubblicazione.

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