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Articolo 618 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Casi e termini d'efficacia

Dispositivo dell'art. 618 Codice Civile

Nella forma speciale stabilita dall'articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori della Repubblica(1) o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni .

Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie [601, 615 c.c.](2).

Note

(1) Testo così modificato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
(2) Con ritorno non si intende solo lo spostamento fisico da un luogo di guerra o in cui sono interrotte le comunicazioni ad altro sicuro, ma anche la semplice cessazione dello stato di emergenza che legittimava la redazione del testamento nelle forme speciali.

Spiegazione dell'art. 618 Codice Civile

Non basta la qualità di militare o impiegato presso le forze armate dello Stato per poter fare testamento in forma speciale: occorre sempre l’esistenza del presupposto comune a tutte le forme speciali testamentarie, cioè l’impossibilità o, per lo meno, la grave difficoltà di potersi giovare delle forme ordinarie. Essa è riservata, perciò, soltanto a coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati (a prescindere, quindi, da un formale provvedimento di mobilitazione e, quindi, anche volontari, purché combattenti per un interesse nazionale) si trovano in zone di operazioni belliche o di presidio fuori della Repubblica o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.
Competenti a ricevere questo testamento sono: qualunque ufficiale (quindi non i sottufficiali, marescialli, sergenti); un cappellano militare (non pure il ministro di culto acattolico autorizzato ad esercitare l’assistenza religiosa, perché, mentre i cappellani militari costituiscono un organismo stabile dell’esercito, i ministri dei culti acattolici sono chiamati soltanto in determinate circostanze e in via transitoria ad esercitare mansioni di carattere religioso); un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni, i quali nemmeno è necessario che sappiano scrivere.

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