Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 615 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Termine di efficacia

Dispositivo dell'art. 615 Codice Civile

(1)Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli articoli 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie [601 c.c.].

Note

(1) E' necessario ripetere il testamento nelle forme ordinarie in caso di:
- sbarco nel territorio nazionale, anche se non coincidente con la fine del viaggio;
- sbarco in un porto estero ove vi sia un'autorità consolare italiana;
- nuovo imbarco prima dei tre mesi, non essendo prevista alcuna causa di sospensione in relazione al decorso del termine dei tre mesi.

Ratio Legis

Cessate le circostanze eccezionali, non vi è più l'esigenza di conservare gli effetti del testamento speciale. Il testatore può esprimere la propria volontà nelle forme ordinarie.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!