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Articolo 609 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Malattie contagiose, calamitā pubbliche o infortuni

Dispositivo dell'art. 609 Codice Civile

Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie [601 c.c.], perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa(1), o per causa di pubblica calamità(2) o d'infortunio(3), il testamento è valido se ricevuto da un notaio(4), [dal pretore](5) dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto(6), in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni.

Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa [603, 610, 619 c.c.].

Note

(1) E' sufficiente che la malattia sia reputata contagiosa, non che lo sia effettivamente. Può anche essere temporanea e non è necessario abbia colpito anche il testatore.
(2) Rilevano sia le calamità dovute a condizioni atmosferiche eccezionali (es. alluvioni, terremoti, etc...) sia gli stati di guerra.
(3) Deve trattarsi di una causa eccezionale che colpisce la sola persona del testatore, mettendo in pericolo la vita di questi e impedendogli di testare. Non è rilevante uno stato di malattia.
(4) Può appartenere anche ad un distretto (zona) notarile diverso da quello del luogo ove il testamento è stato ricevuto.
(5) Parole abrogate dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51.
(6) Può trattarsi di un ministro di culto, cattolico o non, proveniente da qualsiasi luogo.

Ratio Legis

In situazioni di particolare urgenza si ritiene opportuno derogare al formalismo previsto per la redazione del testamento, per consentire ad un soggetto di disporre dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Spiegazione dell'art. 609 Codice Civile

È ammessa una forma di testamento speciale se il testatore si trovi in luogo dove domini una malattia reputata contagiosa, come già era previsto nel vecchio codice del 1865, ed anche (e questa è un’innovazione opportunamente introdotta dall'attuale codice) per cause di pubblica calamità (incendi, terremoti, inondazioni) o di infortunio.

Occorre che la malattia contagiosa domini; non basterebbero, dunque, casi isolati: occorre che la malattia sia diffusa.
La legge parla di malattia reputata contagiosa. Potrebbe sembrare che questa espressione dia un contenuto troppo ampio alla norma, in quanto, secondo i concetti oggi acquisiti alla scienza medica, sono numerosissime le malattie ritenute contagiose. Ma il contenuto ampio della norma è implicitamente ristretto dallo stesso articolo in esame, il quale consente il ricorso alla forma speciale solo quando il testatore non possa valersi della forma ordinaria.

La malattia deve essere reputata contagiosa: ciò vuol dire che essa sia ritenuta, supposta tale dalla pubblica opinione anche se realmente non lo sia. Non è necessario che la malattia abbia colpito lo stesso testatore.

Quanto al caso d’infortunio, è da notare che tale espressione va intesa come un fatto qualsiasi, come, ad esempio, l’infortunio automobilistico, che mette in pericolo di vita chi vuol fare testamento, e, quindi, in condizione di non potersi avvalere delle ordinarie forme testamentarie. E fu chiarito pure che, trattandosi di disposizioni non eccezionali, ma speciali, per analogia si possa comprendere anche il caso di un delitto volontario, per esempio una lesione gravissima.

Questo testamento può essere ricevuto da un notaio, dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto. Per il notaio e per il sindaco non vi è difficoltà: si conosce chi sono.
Quanto al notaio, deve intendersi abilitato a ricevere questo testamento qualsiasi notaio, anche non iscritto nel distretto notarile del luogo dove è ricevuto il testamento, e ciò conformemente agli scopi che la legge si propone: di facilitare, cioè, la formazione del testamento, accontentandosi della presenza di chi, comunque, abbia l’esercizio di un ufficio pubblico.
Il sindaco, invece, dev’essere quello del luogo, tanto più che si suppone che, se può essersi allontanato il notaio, il sindaco o chi ne fa le veci si troverà sempre sul posto.
Opportunamente, poi, il codice ha precisato che competente a ricevere questo testamento è il giudice di pace del luogo, eliminando ogni dubbio che poteva sorgere nell’interpretazione dell’art. #789# del codice del 1865 che parlava di giudice, che è una parola generica: giudice è anche un consigliere di Cassazione, un consigliere di Corte d’appello, un giudice di Tribunale.
Questo testamento speciale può essere ricevuto anche da un ministro di culto. Nella Commissione parlamentare fu, da alcuni, sollevato il dubbio sull'opportunità di consentire ai ministri di culto di ricevere testamento (come già stabiliva il codice del 1865), osservandosi che potrebbe essere facile, per questi soggetti, indurre la persona che si trovi in pericolo di vita a far lasciti a istituzioni religiose; fu, però, correttamente replicato che, in questo caso, il testamento potrebbe essere impugnato per vizio di consenso.
L’articolo in esame parla di un ministro di culto, mentre l’art. #789# del codice del 1865 parlava del "ministro del culto", espressione, questa, che poteva far sorgere due dubbi, e cioè: a) se la legge si riferiva solo al Ministro del culto avente cura delle anime (vescovo, parroco) o chi ne fa le veci (vicario, vice-parroco) ovvero a qualsiasi ministro del culto; b) se si riferiva solo al ministro del culto cattolico, o anche a quelli di culti acattolici. Entrambi i dubbi sono stati eliminati, perché, parlandosi di un ministro di culto, è chiaro che la legge intende riferirsi a qualsiasi sacerdote del culto cattolico, rivestito o no di cura d’anime, e ragionevolmente, perché lo stesso diritto canonico permette, anche a chi non sia abilitato, secondo i canoni, a ricevere la confessione, in questi casi eccezionali, di riceverla. E, parlando non di ministro del culto, ma di ministro di culto, è chiaro che la legge non intende riferirsi solo ai ministri del culto cattolico, come, del resto, fu chiaramente spiegato dal Ministro.

I testimoni possono essere anche di minore età, purché non inferiore a 16 anni, e possono essere assunti anche se non sappiano scrivere. Le formalità sono assai più semplici di quelle dell’ordinario testamento pubblico: infatti, non si richiede la lettura dell’atto, né la dichiarazione espressa del testatore dell’impossibilità o della grave difficoltà di sottoscrivere.
Non può, né deve mancare, invece, la formalità essenziale, cioè quella della dichiarazione scritta del testatore. Nel progetto preliminare si ammetteva anche la possibilità del testamento orale (nuncupativo), stabilendosi che il testamento potesse essere affidato verbalmente a due testimoni, i quali avrebbero dovuto riferire al più presto le ultime volontà del testatore a chi di dovere, che, dopo aver accertato l’idoneità dei testimoni ed assunte, qualora si tratti di sinistro, tutte le informazioni circa lo stesso e circa le condizioni in cui si trovava il testatore, curava la redazione per iscritto del testamento. Ma il Ministro Guardasigilli non accolse questo sistema, ritenendo che fosse assai pericoloso affidarsi alla redazione verbale di due testimoni che, anche a prescindere da ipotesi di mala fede, possono aver frainteso le parole del testatore.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

296 In ordine alla disposizione che prevede il testamento fatto in luoghi in cui domini una malattia contagiosa o in caso di calamità pubblica o d'infortunio, è stato elevato qualche dubbio sull'esattezza del termine "infortunio", il quale avrebbe un senso giuridico specifico e limitato. Senonchè in definitiva si è preferita la formulazione usata dal progetto, chiarendo peraltro che il termine "infortunio" non va inteso secondo il concetto tecnico della legislazione infortunistica, ma come un fatto qualsiasi che metta in pericolo di vita chi vuol fare testamento e perciò lo ponga in condizione di non potersi valere delle ordinarie forme testamentarie.

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