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Articolo 600 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Enti non riconosciuti

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 600 Codice Civile

Articolo abrogato dall'art. 13 della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento. Fino a quando l'ente non è costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi.]

Ratio Legis

La disposizione mirava controllare gli enti non riconosciuti nel momento in cui acquistavano beni, al fine di evitare che tali risorse venissero accumulate per scopi non produttivi e, di conseguenza, sottratte all'economia nazionale.
Nel tempo, tuttavia, è aumentato il rilievo sociale di tali soggetti (tra i quali rientrano anche associazioni di volontariato, onlus e più in generale quello che viene definito il «Terzo settore») ed è parallelamente cresciuta la loro autonomia per quanto concerne la capacità decisionale in ambito finanziario e patrimoniale.
Venuta meno la ragione che giustificava la norma in esame, essa è stata abrogata.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

292 Oggetto di rilievi è stata la norma che regola la capacità di succedere degli enti di fatto (art. 600 del c.c.). Nel progetto definitivo le disposizioni a favore di questi enti erano dichiarate efficaci a condizione che, entro un anno dal giorno in cui il testamento fosse diventato eseguibile, venisse fatta l'istanza per il riconoscimento e questo fosse concesso entro un anno dalla presentazione dell'istanza. E' stato ritenuto troppo breve il primo termine e si è inoltre proposta la soppressione del secondo. Mentre ho accolto quest'ultima osservazione, in quanto il ritardo nella concessione del riconoscimento può dipendere dalla stessa autorità amministrativa, ho lasciato immutata la durata del termine per la presentazione dell'istanza, sembrandomi necessario nel pubblico interesse eliminare nel più breve tempo possibile lo stato di incertezza nei rapporti successori. E' da notare che nella nuova formulazione ]'articolo sulla capacità degli enti di fatto non contiene più il richiamo delle disposizioni del libro primo, che prevedono la costituzione della fondazione mediante testamento e lasciti a favore di enti da istituire. Tale richiamo era fatto nel progetto definitivo a scopo di coordinamento. Ma un siffatto coordinamento mi è sembrato inutile, poiché diverso è il campo d'applicazione dell'articolo in esame e delle disposizioni del libro primo. Infatti in queste ultime si prevede il negozio di fondazione della persona giuridica e in genere qualsiasi lascito a favore di un ente da istituire, mentre nell'art. 600 si prevede il lascito a favore di un ente che già esiste di fatto e che manca soltanto della personalità giuridica.

Massime relative all'art. 600 Codice Civile

Cass. civ. n. 26002/2008

L'art. 1 della legge n. 192 del 2000 che ha modificato l'art. 13 della legge n. 127 del 1997 disponendo,tra l'altro, l'abrogazione dell'art. 600 c.c. con effetto retroattivo manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 42, quarto comma, Cost., in quanto la finalità della norma risiede nell'abrogare la disposizione che prevedeva la necessità del previo riconoscimento dell'ente per la valida accetta-
zione, da parte di quest'ultimo, di una determinata eredità, sicché non esiste alcun contrasto con l'invocato parametro costituzionale, il quale demanda
alla legge ordinaria proprio la regolamentazione dei limiti della successione legittima e testamentaria; né è ravvisabile un contrasto con il principio
di non retroattività della legge che è derogabile da norme ordinarie, salvo il limite delle norme penali e dell'intangibilità dei diritti soggettivi garantiti dall'ordinamento costituzionale.

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Consulenze legali
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carlo chiede
sabato 24/11/2012 - Lazio
“Se il testatore, che ha nominato due esecutori testamentari, non ha previsto alcuna sostituzione ed uno di essi non accettasse l'incarico, automaticamente decade anche l'altro oppure interviene l'Autorità giudiziaria per nominare un sostituto?”
Consulenza legale i 26/11/2012

L'art. 700 del c.c. dispone che il testatore possa nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in sostituzione. Nel caso in cui il testatore abbia nominato più esecutori testamentari questi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.

La nomina dell'esecutore rimane priva di efficacia nel caso in cui questi non renda la dichiarazione alla cancelleria del tribunale competente, ovvero il tribunale nel cui circondario si è aperta la successione (quello del luogo dell'ultimo domicilio del de cuius). Parimenti, l'eventuale rinunzia all'ufficio di esecutore testamentario deve rendersi nella stessa forma di cui sopra (art. 702 del c.c.).

Rientra quindi tra le facoltà della persona che viene nominata esecutore testamentario di rinunciare all'ufficio. Nel caso posto all'attenzione, se uno dei due esecutori testamentari non voglia accettare, l'altro non decade affatto dalla facoltà di accettare l'ufficio. Sarà solo quest'ultimo ad eseguire la volontà testamentaria del de cuius, senza che ci sia la necessità che l'autorità giudiziaria provveda alla nomina di un nuovo esecutore testamentario che affianchi quello nominato.