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Articolo 601 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Forme

Dispositivo dell'art. 601 Codice Civile

(1)Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo [602 c.c.] e il testamento per atto di notaio(2)(3).

Il testamento per atto di notaio è pubblico [603 c.c.] o segreto [604 ss., 607, 685 c.c.].

Note

(1) Il testamento è un negozio solenne: per essere valido deve essere concluso nelle forme previste dalla legge. Tutti i testamenti devono essere scritti. Il c.d. testamento nuncupativo, ossia quello orale, è nullo.
(2) Le tre forme di testamento ordinarie (olografo, pubblico e segreto) hanno tutte o stesso valore. Di conseguenza è ammessa la revoca di un testamento pubbico per mezzo di un successivo testamento olografo.
(3) Con la L. 29 novembre 1990, n. 387 l'Italia ha aderito alla Convenzione internazionale di Washington del 26 ottobre 1973. È valido il testamento redatto secondo le disposizioni della Convenzione, anche in assenza dei requisiti formali previsti dalla legge italiana (si parla in proposito di testamento internazionale).

Ratio Legis

Le forme prescritte a pena di nullità per il testamento consentono all'autore di esso di ponderare il significato delle singole disposizioni e di precostituire una prova circa la volontà del testatore.

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