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Articolo 466 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Riabilitazione dell'indegno

Dispositivo dell'art. 466 Codice Civile

(1)Chi è incorso nell'indegnità [463 c.c.] è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico [2699 c.c.] o con testamento(2) [587 c.c.].

Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria(3).

Note

(1) Il de cuius offeso, ove sia consapevole della causa di indegnità, può escluderne gli effetti, totalmente (v. art. 466 1 comma del c.c.) o soltanto in parte (v. art. 466 2 comma del c.c.), consentendo all'indegno di partecipare alla successione.

(2) La riabilitazione può essere effettuata in forma espressa, ossia per testamento o per atto pubblico.
La disposizione deve contenere la volontà di riabilitare e la consapevolezza della sussistenza della causa di indegnità.
In caso di revoca del testamento, la singola disposizione che contiene la riabilitazione mantiene la propria efficacia ai sensi dell'art. 587 2 comma del c.c..
(3) La riabilitazione c.d. tacita si verifica qualora il de cuius, pur conoscendo la causa di indegnità, disponga ugualmente un lascito in favore dell'indegno (v. art. 466 2 comma del c.c.).
In tali ipotesi i diritti successori dell'indegno sono circoscritti alla singola disposizione in suo favore e non all'intero asse ereditario. Non è, pertanto, consentito all'indegno che sia stato riabilitato tacitamente impugnare il testamento per violazione della propria quota di legittima.
A differenza della riabilitazione espressa, quest'ultima è revocabile.

Ratio Legis

La norma attribuisce al testatore il diritto di ammettere alla propria successione l'indegno perdonandolo ed eliminando così le conseguenze dell'indegnità.

Spiegazione dell'art. 466 Codice Civile

La riabilitazione dell'indegno è il negozio unilaterale non recettizio (tale per cui produce effetti anche se non è comunicato o notificato al destinatario) con cui il testatore riammette l'indegno alla propria successione.
Trattasi di un atto:
- personale che quindi non ammette rappresentanza;
- formale in quanto richiede la forma dell'atto pubblico o del testamento a pena di nullità;
- post mortem in quanto non ha natura patrimoniale;
- irrevocabile in quanto fondato sul perdono.

Presupposto della riabilitazione è che il testatore sia a conoscenza delle cause dell'indegnità. Ne consegue che la condotta integrante l'indegnità dovrà essere realizzata prima della morte del testatore non essendo valida una riabilitazione fatta in previsione di una futura condotta che integri una causa di indegnità.

La norma prevede al primo comma la c.d. riabilitazione totale dell'indegno in forza della quale quest'ultimo è ammesso a succedere e può dunque acquistare l'eredità nel suo complesso.

Il secondo comma della norma in esame disciplina la c.d. riabilitazione parziale dell'indegno.

Essa consiste in una disposizione testamentaria fatta dal testatore a favore del soggetto di cui conosca la causa di indegnità.

Secondo parte della dottrina la fattispecie in esame integrerebbe una vera e propria riabilitazione ancorché tacita e parziale.
Secondo altra parte della dottrina (Capozzi) non si tratterebbe di una vera riabilitazione, ma esclusivamente della facoltà riconosciuta in capo al testatore di prevedere singole disposizioni a favore dell'indegno senza con ciò volerlo riabilitare.

L'indegno, in questa ipotesi, resterebbe tale in quanto la norma attribuirebbe esclusivamente efficacia alla singola disposizione testamentaria.
Ne consegue che la disposizione, stante la sua natura testamentaria, sarà sempre revocabile e che, in seguito a tale revoca o in caso di invalidità del testamento, l'indegno null'altro potrà pretendere sulla successione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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