Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 2607 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Modificazioni del contratto

Dispositivo dell'art. 2607 Codice Civile

Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti(1) i consorziati [2604, 2611, n. 3].

Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità [1350, n. 13, 2612, 2725].

Note

(1) A differenza dell'art. 2606, il quale richiede che le decisioni per l'attuazione del consorzio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati, l'art. 2607 richiede il voto unanime di tutti i membri per disporre delle modifiche contrattuali.

Massime relative all'art. 2607 Codice Civile

Cass. civ. n. 4208/1981

L'adesione di un soggetto ad un consorzio, comportando modificazione del contratto plurilaterale ex art. 2607 c.c., deve farsi, al pari della costituzione del consorzio (art. 2603 c.c.), per iscritto a pena di nullitā. All'uopo non occorre la creazione di un unico documento, essendo sufficiente che attraverso uno o pių atti scritti risultino i requisiti sostanziali, particolarmente quelli volitivi, riferibili a tutti i consorziati ed al soggetto aderente, idonei alla costituzione di nuove situazioni giuridiche.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!