Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti(1) i consorziati [2604, 2611, n. 3].
Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità [1350, n. 13, 2612, 2725].
Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti(1) i consorziati [2604, 2611, n. 3].
Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità [1350, n. 13, 2612, 2725].
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ConsulenzaCass. civ. n. 13742/2024
L'adesione di un nuovo soggetto ad un contratto di consorzio (ed in genere ad un contratto cd. aperto) si configura come modificazione soggettiva dell'originario contratto e deve avvenire secondo le modalitą indicate nell'art 1332 c.c. e con l'osservanza della forma scritta stabilita per il contratto originario.Cass. civ. n. 4208/1981
L'adesione di un soggetto ad un consorzio, comportando modificazione del contratto plurilaterale ex art. 2607 c.c., deve farsi, al pari della costituzione del consorzio (art. 2603 c.c.), per iscritto a pena di nullitą. All'uopo non occorre la creazione di un unico documento, essendo sufficiente che attraverso uno o pił atti scritti risultino i requisiti sostanziali, particolarmente quelli volitivi, riferibili a tutti i consorziati ed al soggetto aderente, idonei alla costituzione di nuove situazioni giuridiche.
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