Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4208 del 29 giugno 1981

(2 massime)

(massima n. 1)

L'adesione di un soggetto ad un consorzio, comportando modificazione del contratto plurilaterale ex art. 2607 c.c., deve farsi, al pari della costituzione del consorzio (art. 2603 c.c.), per iscritto a pena di nullitą. All'uopo non occorre la creazione di un unico documento, essendo sufficiente che attraverso uno o pił atti scritti risultino i requisiti sostanziali, particolarmente quelli volitivi, riferibili a tutti i consorziati ed al soggetto aderente, idonei alla costituzione di nuove situazioni giuridiche.

(massima n. 2)

Nel giudizio d'opposizione allo stato passivo fallimentare č ammissibile l'intervento di chi, pur non essendo creditore, abbia uno specifico interesse a contrastare la pretesa di credito altrui, non avendo l'art. 98 ultimo comma della legge fallimentare (secondo cui nel detto processo «possono intervenire... gli altri creditori») significato limitativo, ma la ben diversa funzione d'ampliare il campo degli interventi anche a favore d'altri creditori non opponenti. (Fattispecie in cui č stato dichiarato ammissibile l'intervento dell'ex amministratore di un consorzio fallito, per contrastare il riconoscimento di un credito, al fine d'escludere la sua personale responsabilitą anche di carattere patrimoniale.

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