Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2091 del 14 marzo 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto, con il quale il farmacista, in corrispettivo di finanziamenti occorrenti per la sua attivitą, si impegni al versamento di una percentuale degli utili netti (cointeressenza), non implica la costituzione di societą o comunione di beni con il finanziatore, e, pertanto, non incorre in sanzione di nullitą, sotto il profilo della violazione dell'inderogabile principio dell'inscindibilitą della titolaritą della farmacia dalla titolaritą della gestione del relativo servizio e dell'azienda (artt. 11 e 12 della L. 2 aprile 1968, n. 475).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.